Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3022 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2321 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

C.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Dellosso (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

G.M., (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n.

2562/2018, pubblicata in data 18 ottobre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso l’atto di precetto di pagamento notificatogli dal cessato coniuge G.M. per l’omesso pagamento di somme dovute a titolo di contributi al mantenimento del figlio.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.

Ricorre il C. (in relazione ai soli motivi di opposizione agli atti esecutivi), sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., con riferimento agli artt. 474,475 – 479 e 480 c.p.c.”.

Il ricorso è inammissibile.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi del C. – con la quale questi aveva dedotto la nullità del precetto per l’omessa notificazione del titolo esecutivo – in quanto proposta tardivamente, oltre i venti giorni dalla notificazione dell’atto di precetto.

Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l’opposizione (a suo dire notificata in data 18 dicembre 2017) sull’assunto che il termine per la sua proposizione decorresse non dalla data di notificazione dello stesso atto di precetto opposto (e cioè il 12 dicembre 2017, a suo dire), ma dalla data di notificazione di un precedente atto di precetto, cui non aveva fatto seguito l’inizio dell’esecuzione nel termine di cui all’art. 481 c.p.c., e cioè dal 18 gennaio 2017.

La censura non risulta però logicamente coerente con quanto affermato nella sentenza impugnata e, quindi, con la effettiva ratio decidendi della pronunzia, dalla quale risulta in realtà che l’atto di precetto opposto sarebbe stato notificato in data 20 novembre 2017 (dopo la scadenza del termine di novanta giorni dalla notificazione del precedente atto di precetto del gennaio 2017, unitamente al quale era peraltro stato notificato anche il titolo esecutivo), mentre l’atto di opposizione sarebbe stato notificato in data 15 dicembre 2017 (cfr. a pag. 1 della sentenza).

Sotto questo aspetto il ricorso non può, di per sè, ritenersi sufficientemente specifico nella sua articolazione, in relazione alle statuizioni impugnate.

Comunque, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nello stesso ricorso non è specificamente richiamato il contenuto degli atti su cui si fondano le censure con esso avanzate (in particolare: la relazione di notificazione dell’atto di precetto opposto, oltre che quella dell’opposizione), nè è indicata la precisa allocazione nel fascicolo processuale dei relativi documenti, il che impedisce alla Corte di accedere al merito di dette censure.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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