Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30219 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A.R., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Renna Alessandro ed elett.te dom.ta

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cassia in Roma, Via Publio Elio

n. 13/A;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza n. 163/08

depositato il 27 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra P.A.R. si rivolse alla Corte d’appello di Potenza per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 del danno derivante dalla eccessiva durata di un processo penale a suo carico.

La Corte adita, riconosciuto che la durata del processo aveva ecceduto di sette mesi il termine ragionevole di tre anni, ha tuttavia negato la riparazione del danno non patrimoniale, sul rilievo della mancata assunzione di iniziative sollecitatorie da parte dell’imputata, che aveva alla fine potuto beneficiare della prescrizione del reato. Ha quindi condannato l’attrice alle spese processuali.

La sig.ra P. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, cui l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile essendo privo della “chiara indicazione del fatto controverso” (art. 366 bis c.p.c., comma 2): i due punti di sintesi enunciati alla fine dell’esposizione del motivo, invero, non contengono l’indicazione di alcun “fatto” che sarebbe stato scorrettamente accertato dai giudici di merito.

2. – Il secondo motivo, con cui si censura la condanna della ricorrente alle spese processuali nonostante ciò costituisca violazione dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con riguardo ai giudizi di riparazione del danno da irragionevole durata del processo, è infondato, non risultando alcuna affermazione di quella Corte in tal senso.

3. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 600,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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