Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30217 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6166-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis

– ricorrente –

contro

BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE SOC. COOP., in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

ROMA, presso lo studio degli Avvocati AUGUSTO FANTOZZI, ROBERTO

TIEGHI, FRANCESCO GIULIANI ed EDOARDO BELLI CONTARINI, che la

rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/21/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO depositata il 4.2.2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.10.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l’appello dell’Ufficio finanziario avverso la sentenza n. 80/4/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Verona, che aveva parzialmente accolto i ricorsi, riuniti, proposti dalla Banca Veronese C.C. di Concamarise s.c.r.l. avverso silenzio rifiuto su istanza di rimborso delle imposte IRAP 2003 e 2004, asseritamente pagate in eccedenza per illegittimo assoggettamento a tassazione della quota di valore della produzione della Banca imputabile alla Regione Veneto (differenza tra aliquote del 4,25% e del 5,25% che invece avrebbe dovuto essere applicata), ed aveva accolto l’appello incidentale della Banca;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2; L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2; L. n. 289 del 2002, art. 3; L. n. 350 del 2003, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 3 (in combinato disposto)”;

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione della L.R. Veneto n. 34 del 2002, art. 2; L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2; L. n. 289 del 2002, art. 2,L. n. 350 del 2003, art. 3 e D.Lgs. n. 446 del 1997, 45, in combinato disposto”;

la società indicata in epigrafe si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con i due motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto strettamente connessi, l’Agenzia lamenta la violazione delle norme indicate in premessa per avere la CTR ritenuto che la società avrebbe dovuto pagare l’IRAP sulla base dell’aliquota del 4,25% in luogo di quella del 5,25% applicata in sede di dichiarazione, chiedendo quindi l’affermazione del principio di diritto secondo cui la maggiorazione dell’aliquota IRAP prevista dalla L.R. Veneto n. 38 del 2003, art. 2, sospesa per effetto del disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a), è applicabile agli anni di imposta 2003 e 2004 per effetto del disposto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 175;

1.2. i motivi sono fondati e vanno accolti nei limiti e per le ragioni di seguito indicate;

1.3. questa Corte ha affermato, in casi del tutto analoghi a quello qui vagliato e con un orientamento consolidato e reiteratamente ribadito (cfr. Cass. n. 21327 del 2013, n. 17017 e n. 26263 del 2014, n. 3574 e n. 15123 del 2015, n. 2453 del 2016, n. 2412 del 2017 e n. 956 del 2018, con riferimento alle leggi emanate in materia dalla Regione Veneto, e Cass. n. 18003 del 2016, con riferimento alle leggi della Regione Lombardia, ma sulla base delle medesime petizioni di principio, che questo Collegio condivide ed al quale occorre dare continuità, e la cui reiterata affermazione esime questo Collegio dal ripetere in questa sede i diversi passaggi argomentativi), che “in tema di Irap, la facoltà delle Regioni di variare l’aliquota applicabile ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 6 e 7, fino ad un massimo di un punto percentuale, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 16, comma 3, è funzionale ad obiettivi di autonomia e decentramento fiscale, coerentemente ai quali deve essere interpretato anche il disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), che, nel sospendere l’efficacia degli aumenti dell’aliquota Irap deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, ha voluto, comunque, limitare l’effetto sospensivo solo a quelle maggiorazioni che determinassero, e nella misura in cui determinassero, il superamento dell’aliquota in vigore per l’anno 2002”, con la conseguenza che in luogo dell’aliquota del 5,25 percento, prevista dalla L.R. Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, art. 2, per l’anno di imposta 2004 (che rileva nella specie), e dunque anche per l’anno di imposta 2003 – deve applicarsi l’aliquota prevista per l’anno di imposta 2002 ritenendo quindi che, “in luogo dell’aliquota del 5,25 percento, prevista dalla L.R. Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, art. 2, per l’anno di imposta 2004, e dalla L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2, per l’anno di imposta 2003, dovesse applicarsi l’aliquota del 4,75 percento, confermativa di quella prevista per l’anno 2002 (D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 45, comma 2, come modificato dalla L. 488 del 1999, art. 6, comma 17, lett. b), c.d. Finanziaria 2000) piuttosto che quella ordinaria del 4,25”;

1.4. pertanto, rilevata l’indifferenza ai fini della decisione del presente ricorso, avente ad oggetto esclusivamente l’IRAP relativa all’anno di imposta 2004, delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 2005 e 2006, cui pure la ricorrente ha fatto riferimento, il motivo va accolto stabilendosi, tuttavia, che nella fattispecie è applicabile l’aliquota del 4,75 per cento e non del 4,25%, come richiesto dall’Agenzia delle Entrate;

1.5. la CTR ha errato quindi laddove, in accoglimento dell’appello incidentale della Banca, ha disposto il rimborso dell’intera somma richiesta, costituita dalla differenza tra l’IRAP versata nella misura del 5.25% e quella che avrebbe dovuto essere pagata applicando l’aliquota normale del 4,25%, riformando la sentenza di primo grado con cui la CTP aveva invece correttamente fatto applicazione dell’aliquota del 4,75%, prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2;

2. la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, deve essere cassata, e decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, vanno accolti parzialmente i ricorsi introduttivi proposti dalla Banca riconoscendo il diritto di quest’ultima al rimborso della minor somma derivante dall’applicazione dell’aliquota IRAP nella misura del 4,75%;

3. avuto riguardo al consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso, è opportuna l’integrale compensazione delle spese tra le parti dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo ed il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente i ricorsi introduttivi della contribuente riconoscendo il diritto al rimborso in suo favore della minor somma derivante dall’applicazione dell’aliquota IRAP nella misura del 4,75%; compensa integralmente le spese di lite delle fasi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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