Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30217 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35765-2018 proposto da:

G.B., C.L., D.S.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CARLO LORENZINI N. 72, presso lo studio

dell’avvocato FAIOLA VALERIA, rappresentati e difesi dagli avvocati

GOTTI SILVA, BETTELLI MARIA TERESA;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI

ANTONELLA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 130/2018, accogliendo l’appello dell’Inps e in riforma delle sentenze impugnate rigettava per ritenuta decadenza triennale D.L. n. 98 del 2011, ex art. 38, le domande proposte in primo grado da G.B. ed altri litisconsorti aventi ad oggetto la riliquidazione della pensione in godimento prendendo a riferimento l’80% della base pensionabile D.Lgs. n. 562 del 1996, ex art. 3, comma 2, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla domanda amministrativa.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.B. e litisconsorti con un motivo al quale ha resistito l’Inps con controricorso illustrato da memoria.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

L’Inps ha depositato istanza di rinvio a nuovo ruolo.

Diritto

RILEVATO

Che:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 30 aprile 1970 n. 639, art. 7, come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, art. 38, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 1, comma 1, anche in relazione all’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e all’art. 132 c.p.c., n. 4, essendo erronea la pronuncia di decadenza emessa dalla Corte d’appello di Venezia.

2.- Il Collegio ritiene vada disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della quarta Sezione della Corte di cassazione alla quale con ordinanza interlocutoria n. 13825 del 16 maggio 2019 questa sesta Sezione ha rimesso la decisione della questione – su cui verte anche il presente ricorso – inerente alla individuazione della decorrenza della nuova disciplina della decadenza introdotta dal D.L. 6 luglio 2011, art. 38, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, art. 1, comma 1.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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