Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30217 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30217 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 17491-2016 proposto da:
EUROFLEX S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n.96,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA MARIA TOSCANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO FEZZA;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO N.47/2013 della SOCIETÀ’
CARSUD S.R.L., in persona del curatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONL-‘, VIA PORTUENSE
n.104, presso lo studio della Sig.ra ANTONIA DE ÀNGELIS,
rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI Al\MNDOLA;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso l’ordinanza n. cronol. 1956/2016 del 18/05/2016 R.G.
n.5756/2014 del TRIBUNALE di SALERNO;
udita la relazione della ‘causa svolta nella camera di consiglio noil
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Salerno, con il decreto n. 1956 del 2016
(pubblicato il 18 maggio 2016), nel procedimento di
opposizione allo stato passivo del Fallimento Carsud srl, ha
respinto il ricorso proposto da Euroflex SpA per l’ammissione
del proprio credito, già escluso in sede di formazione del
passivo, atteso che la creditrice non avrebbe allegato
all’opposizione il necessario corredo documentale, per quanto
prodotto in sede di insinuazione, e che, tuttavia, sarebbe stato
privo di idoneità probatoria, in quanto carente di data certa.
Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione Euroflex
SpA, lamentando – anzitutto – che i documenti allegati
all’istanza di ammissione al passivo non erano stati (come pure
dovevano) essere acquisiti dal giudice dell’opposizione,
quand’anche non allegati alla detta domanda (primo mezzo), e
che (secondo mezzo) il rilievo d’ufficio della mancanza della
certezza di data anteriore al fallimento del compendio
documentale fatto valere dal creditore doveva formare oggetto
di una specifica indicazione alle parti, ai sensi dell’art. 101, co.
2, cod. proc. civ., ciò che non era accaduto nella specie,
avendo formato oggetto di decisione a sorpresa.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alla parte costituita nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni
adesive della parte ricorrente.
I richiamati mezzi di cassazione sono manifestamente fondati
(con l’assorbimento dei restanti) sulla base dei principi di
diritto affermati da questa Corte: a) Cass. Sez. 1 – , Sentenza
n. 12549 del 2017 [«Nel giudizio di opposizione allo stato
passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma
2, n. 4), I.fall., deve soltanto indicare specificatamente i
documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della
verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché,
in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve
disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura
Ric. 2016 n. 17491 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

ANTONIO GENOVESE.

fallimentare ove esso è custodito.»]; b) Cass. Sez. U, Sentenza
n. 4213 del 2013 [«La mancanza di data certa nelle scritture
prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al
passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo
all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in
senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice,
e la rilevazione d’ufficio dell’eccezione determina la necessità di
disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali
osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito
all’effettuazione di detto adempimento.»].
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata il
decreto impugnato, in parte qua, con rinvio della causa al
Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per il riesame
della opposizione allo stato passivo oltre che per le spese di
questa fase.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, e rinvia la
causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al
Tribunale di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017.

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