Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30216 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 22/11/2018, (ud. 17/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7185/2012 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

SERVIZI SRL DI C. E CA. (già SERVIZI SNC DI

C.G. E CA.MA. & C.), rappresentata e difesa dall’avv.

Massimo Ingarao e dall’avv. Rosario Campione, elettivamente

domiciliata in Roma, via Cesare Baronio n. 50, presso lo studio

dell’avv. Raffaele Lauretta.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sezione n. 9, n. 142/9/2011, pronunciata il

21/04/2011, depositata il 25/05/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale de

Augustinis Umberto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – avverso la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Pescara, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Servizi Snc di C.G. e Ca.Ma. & C. contro il provvedimento con cui il Centro Operativo di Pescara aveva revocato l’ulteriore credito di imposta per incrementi occupazionali, esposto nelle annualità comprese tra il 2003 ed il 2006 – in precedenza concesso a seguito di presentazione di cinque istanze con le modalità di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 3, – per l’importo eccedente il limite del c.d. “de minimis”, di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10.

Osservava la Commissione regionale che: “L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, nel prevedere che il credito di imposta non può essere considerato aiuto in quanto difetta del requisito della selettività, pertanto non si determina alcuna violazione della concorrenza che è la ratio che ispira la materia.”.

Per la cassazione ricorre l’Agenzia delle entrate, per due motivi; la società contribuente resiste con controricorso.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo di ricorso: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1”.

Si deduce l’errore di diritto della sentenza impugnata che avrebbe indebitamente disapplicato le norme sostanziali appena richiamate che impongono espressamente un limite quantitativo alla concessione dell’ulteriore credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate.

Secondo la tesi erariale, tale disapplicazione non è giustificata dal fatto che la normativa comunitaria non preveda un analogo limite, perchè l’asserita mancanza di tale limite nella disciplina sovranazionale non equivale ad un divieto della sua introduzione nella normativa interna e non determina, pertanto, alcun contrasto tra disciplina nazionale e norme comunitarie.

2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione agli artt. 87 ed 88 del Trattato C.E., nonchè al Regolamento C.E. del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, ed al Regolamento U.E. n. 2204/2002 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1)”.

Si denuncia che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il beneficio di cui ai detti artt. 7 e 63 configuri un aiuto ai lavoratori e non un aiuto di Stato e, comunque, che la Commissione tributaria regionale avrebbe affermato che la normativa comunitaria consentirebbe di concedere il beneficio in discorso senza l’osservanza della regola “de minimis”, perchè si tratterebbe di aiuti a favore dei lavoratori (e non delle imprese), consentiti dal regolamento CE n. 2204/2002.

3. I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

3.1. Secondo il costante indirizzo di questa Corte (ex plurimis: Cass. 30/07/2018, n. 20094), al quale il Collegio intende conformarsi, in assenza di ragioni ostative, della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 3, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7 e, quindi, anche quella dettata dal comma 10, in base al quale “all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C68/06″ e: “ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di lire 180 milioni nel triennio”.

Il criterio comunitario c.d. “de minimis” è stato, infatti, espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, fissando, nell’importo di euro 100.000,00 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto del quale gli “aiuti di Stato” non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87), par. 1, del Trattato CE (Cass. 23/06/2017, n. 15688 ha affermato che: “In tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della norma della L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola “de minimis”, – e, cioè, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto il legislatore incorre nella violazione della normativa comunitaria soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola “de minimis” e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate “per relationem” rispetto a norme dell’ordinamento comunitario”).

Tale delimitazione dell’agevolazione rientra nel legittimo esercizio delle facoltà discrezionali del legislatore, essendo certamente consentito limitare la concessione di benefici fiscali entro soglie predefinite, mediante rinvio a norme di altro ordinamento (segnatamente di quello comunitario).

3.2. Ne deriva l’irrilevanza in detta materia della normativa comunitaria invocata (regolamento 12.1.2001 n. 69), relativa all’applicazione degli artt. 87 e 88 Trattato CE, sugli aiuti di Stato in favore dell’occupazione, la quale non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie ben definite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (Cass. n. 21797/2011; n. 7362/2012).

Nessuna incidenza può, altresì, spiegare in detta materia il regolamento CE 2204/2002, atteso che l’esclusione del cumulo riguarda solo gli “aiuti di Stato” che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore alla regola comunitaria del c.d. “de minimis”, non anche l’ulteriore credito d’imposta di cui si discute, che è stato determinato dal legislatore nazionale, quanto ai suoi limiti, in misura corrispondente a quella regola (Cass. n. 7361/2012).

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche recentemente, in nessun modo la disciplina del sopravvenuto regolamento CE n. 2204/2002 può ritenersi avere inciso, modificandola, sulla disciplina del credito d’imposta per incremento occupazionale nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, richiamato dalla L. n. 289 del 2000, art. 63, sottraendola all’applicazione della regola “de minimis”, come in dettaglio dimostra il confronto tra la richiamata normativa interna e le disposizioni del citato regolamento CE n. 2204 del 2002 (Cass. n. 16735/2015; n. 23994/2016).

Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234, comma 2 e art. 177 ai fini dell’esatta interpretazione del regolamento CE n. 2204 del 2002 e della sua corretta applicazione al caso in esame.

3.3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto e, pertanto, va cassata.

4. In definitiva, accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

5. Le spese del gradi di merito vanno compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente.

Compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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