Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30216 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30216 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 17188-2016 proposto da:
ORZA PASQUALE, in proprio ed in qualità di amministratore unico
della JONNY Q ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DEGLI ORTI GIANICOLENSI 15, presso lo studio la
SOGEST SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO
CONSORTI;

– ricorrente contro
LI LI JO SPA, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO
G ALLI n’TI, STEFANO CIPOLLA;

‘Y-.)

Data pubblicazione: 15/12/2017

- controricorrente avverso il provvedimento n. 750/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, emessa 11 06/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 750 del 2016
(pubblicata il 6 maggio 2016), pronunciata in materia di
contraffazione e concorrenza sleale, ha rigettato l’appello
incidentale proposto dall’attrice Jhonny Q srl e dal suo
amministratore, sig. Pasquale Orza, contro la Liu Jo SpA,
perché – in applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. (come
modificato dal DL n. 83 del 2012) – il detto appello era – ad
avviso di detta Corte – inammissibile in quanto, non conteneva
una specifica indicazione delle parti della sentenza di cui si
faceva la richiesta di riforma e, altresì, non faceva alcuno
specifico riferimento né critica al percorso motivazionale
seguito dal Tribunale.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
soccombente attrice ed appellante principale con due motivi, il
primo dei quali avente valore assorbente, in quanto contesta
l’errata applicazione del nuovo testo dell’art. 342 cod. proc.
civ. ad un procedimento, come questo, introdotto con atto di
citazione notificato il 21 novembre 2010, a cui il nuovo testo di
legge processuale non sarebbe applicabile.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della
controversia notificata alle parti costituite nel presente
procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche
dall’odierna resistente.
sono
nel
ricorso,
tuttavia,
Le
doglianze
proposte
manifestamente fondate in quanto, al riguardo, vige la regola
dell’inapplicabilità al caso (come quello in esame, introdotto
con atto del 2010) del diritto posteriore (posto dal legislatore
nel 2012), anche perché «il testo dell’art. 342 cod. proc. civ.
anteriore a quello risultate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, nel disporre che la citazione di appello debba rispettare il
requisito della specificità dei motivi, nonché recare le
Ric. 2016 n. 17188 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

ANTONIO GENOVESE.

indicazioni prescritte dall’art. 163 del medesimo codice, deve
intendersi nel senso che la previsione del requisito della
specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo
comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata
riproduzione, nella parte dell’atto di appello a ciò destinata,
delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame
non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione,
ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto
complessivo dell’atto risulti, sia pur in termini non formali, una
univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione
per quello specifico motivo. » (Sez. 3, Sentenza n. 25751 del
2013 e si veda, da ultimo, Sezioni unite, sentenza n. 27199 del
2017).
Perciò il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza
impugnata, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa
composizione, per il riesame dell’appello incidentale proposto
(avente priorità logica, come affermato dalla stessa Corte a
quo, rispetto all’appello principale sulle spese proposto da
controparte) e il governo delle spese di questa fase.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la
causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte
d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile della Corte di cassazione, il 21 novembre 2017.
Il Presidente
ia n
Magda

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