Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30215 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere ha pronunciato la seguente: –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13520-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO

CARLA, MATANO GIUSEPPE, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, VITA

SCIPLINO ESTER ADA, SGROI ANTONINO;

– ricorrente –

contro

EURO CASH SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CHICHIARELLI PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 845/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 26/10/2017, rigettava l’appello principale dell’Inps e confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di addebito notificati dall’Inps alla Euro Cash Srl per avere ignorato la tempestiva richiesta della società di rateizzare il debito contributivo contestatole.

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione della sentenza con un motivo al quale ha resistito Euro Cash srl con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del Giudice relatore unitamente al decreto di fissazione della data dell’adunanza camerale. L’INPS ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

Che:

1. – Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 2, per non essere stata valutata la fondatezza della pretesa oggetto dell’iscrizione a ruolo, essendo stati iscritti a ruolo i contributi, nonostante fosse stata proposta istanza di rateazione del debito.

2. – La questione sollevata con il ricorso attiene al potere dovere del Giudice del merito di esaminare d’ufficio e pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa contributiva anche nell’ipotesi in cui il ricorrente – pur non contestando l’esistenza della propria obbligazione nei confornti dell’Istituto previdenziale – lamenti soltanto l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo o dell’emissione dell’avviso di addebito per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 2, non essendo stata esaminata la sua istanza di rateazione del debito contributivo (con aggravio di somme ed ulteriori costi).

3. – Si tratta di decidere se, anche in tal caso, come ritiene l’Istituto ricorrente, l’illegittimità dell’iscrizione o ruolo o dell’emissione dell’avviso di addebito comporti la necessità di pronunciarsi comunque sul merito della pretesa contributiva (cfr. Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; 6 aprile 2018 n. 8543); o se invece – posto che l’opponente non contesta il fondamento delle stessa pretesa – il Giudice deve limitarsi ad eliminare il provvedimento esecutivo pacificamente illegittimo, da cui consegue l’obbligo dell’INPS di esaminare l’istanza di rateazione del debito contributivo allo scopo di consentire l’ultimazione della fase amministrativa all’interno della quale per il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, il contribuente ha diritto di presentare la stessa istanza e di vederla definita prima della formalizzazione della pretesa col passaggio alla fase della riscossione in via esecutiva (su cui da ultimo Cass. n. 21534/2019).

4. – Poichè sulla particolare questione non risultano pronunciamenti in termini da parte di questa Corte di legittimità e poichè essa presenta aspetti di interesse nomofilattico, il Collegio dispone che la causa venga rimessa alla Quarta sezione di questa Corte per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla quarta sezione della Corte di Cassazione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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