Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30214 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DE RIGO S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già CHARME LUNETTES S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 280, presso l’avvocato PIROCCHI

FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DALLE

MULE LUCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

Nonchè da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

DE RIGO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 280, presso l’avvocato

PIROCCHI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DALLE MULE LUCA, giusta procura a margine del ricorso

notificato;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositato il

08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIROCCHI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso principale, rigetto del primo e rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società De Rigo s.p.a ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Trento depositato il 14 aprile 2009 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio civile introdotto con atto d’opposizione a decreto ingiuntivo dal Centro ottico San Lorenzo con atto del 9.3.1994, concluso in fase d’appello con sentenza 16.6.2008, accertato un eccesso di 9 anni rispetto alla ragionevole durata stimata in 5 anni per i due gradi di merito, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 300,00.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare si dispone la riunione dei ricorsi proposti avverso lo stesso decreto.

La ricorrente principale con il primo motivo, che si conclude con adeguato e pertinente quesito di diritto, lamenta che la Corte del merito avrebbe liquidato il danno non patrimoniale sulla base del parametro annuo di Euro 300,00, assolutamente inidoneo siccome inferiore a quello medio di Euro 1000,00 per ciascun anno di ritardo applicato in sede europea, sulla base di motivazione insufficiente.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

La Corte territoriale, seppur legittimata ad operare la riduzione del criterio di liquidazione ordinariamente applicato in sede europea nonchè nazionale correttamente invocato dal ricorrente, se ne è discostata sulla base dell’esiguità della posta in gioco, operando per l’effetto decurtazione irragionevole, oltre i limiti in cui è ammessa la loro riduzione, sì da determinarne, un’effettiva disapplicazione.

Resta assorbito il secondo motivo con cui si lamenta erronea liquidazione delle spese processuali sulla base della tariffa vigente per i procedimenti camerali.

Il ricorso incidentale dell’amministrazione giudiziaria è invece infondato.

Si assume nei tre motivi in cui si articola il ricorso, logicamente collegati in quanto sulla base di diversa prospettazione esaminano la medesima questione di diritto, che la ricorrente non sarebbe parte del giudizio presupposto e perciò non è legittimata a chiedere l’equa riparazione; se mai fosse stata parte, non avrebbe formalizzato la sua costituzione in giudizio; in quanto contumace non avrebbe diritto all’indennizzo. Tutto ciò sulla scorta del fatto che la De Rigo s.p.a. è l’ente in cui è si è trasformata la società Charme Lunette s.r.l. che prese parte al processo cui si riferisce la domanda di equa riparazione. La palese insussistenza dei vizio denunciato emerge sol se si considera che la vicenda rappresentata si esaurisce in una mera modifica dell’ente cui si riferisce, che ne comporta variazione di assetto e struttura organizzativa, ma non incide, per l’effetto, sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo all’ente trasformato – per tutte Cass. n. 13467/2011-. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alle censure accolte e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., determinando l’indennizzo spettante al ricorrente in complessivi Euro 8.250,00, oltre interessi legali dalla domanda e condannando l’amministrazione intimata al pagamento delle spese giudiziali sulla base della tariffa vigente per i procedimenti ordinari, tenendo conto dell’attività difensiva svolta in sede di merito, e determinandone l’ammontare come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo. Il procedimento in esame ha infatti natura contenziosa e non rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50 paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Cass. nn. 25352/2008 e 21371/2009).

P.Q.M.

La Corte:

riunisce i ricorsi. Accoglie il principale e rigetta l’incidentale.

Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’Economia al pagamento in favore della ricorrente società De Rigo s.p.a dell’equo indennizzo in Euro 8.2500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorario, ed al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni con distrazione in favore del procuratore antistatario per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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