Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30214 del 22/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20943-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.E., T.N., quali eredi di T.M.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 201/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 15/02/2017;
e sul ricorso 20944-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.E., T.N., quali eredi di R.L.G.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 202/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 15/02/2017;
udite le relazioni della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenze nn. 201 e 202/3/17 depositate in data 15 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da T.E. e T.N., rispettivamente quali eredi di T.M. e di R.L.G., già soci della N.V.L. di T.M. & C sas (in seguito, i contribuenti) e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso le sentenze nn. 1247 e 1250/11/14 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (in seguito, la CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso dei soci, ora deceduti, contro l’avviso di accertamento per IRPEF 2007;
– La CTR non riuniva le due impugnazioni, osservava in particolare che i gravami principali erano fondati limitatamente alla ripresa relativa al computo tra i ricavi dei costi di lavoro in nero e che i gravami incidentali dell’Agenzia relativi all’IVA non erano fondati;
– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi;
– Le intimate eredi del contribuente non si sono difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– In via pregiudiziale, dev’essere disposta la riunione tra i due processi, chiamati alla presente adunanza, in quanto connessi oggettivamente, dal momento che vi è identità del presupposto, e la ripresa è per il medesimo anno di imposta, e soggettivamente, trattandosi dei due soci al 50% della medesima società di persone di cui le intimate sono eredi;
– Con il primo motivo di ciascun ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, poichè la CTR non ha rilevato il difetto del contraddittorio processuale, trattandosi di avviso di accertamento relativo ad un reddito di partecipazione in una società di persone e quindi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, oltre che tra l’Ente impositore ed i soci della società contribuente, anche con questa;
– La censura è fondata. Va ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815);
– Va poi considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento d’IVA e di altre imposte, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14 marzo 2018 n.6303; Cass. 21 ottobre 2015 n.21340);
– Come eccepito con il mezzo in esame, non avendo la CTR calabrese rilevato anche d’ufficio il difetto del contraddittorio nei confronti della società contribuente, pacificamente mai evocata nei due processi, le sentenze impugnate vanno quindi dichiarata nulla, come pure deve dichiararsi la nullità dei due processi nei rispettivi gradi di merito;
– Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ciascun ricorso, restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo, e le controversie riunite vanno rinviate alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
PQM
La Corte:
riunisce il processo iscritto all’RGN. 20944/17 a quello iscritto all’RGN 20943/17;
accoglie il primo motivo di ciascun ricorso riunito, assorbiti il secondo e il terzo, cassa le sentenze impugnate, dichiara la nullità dei due processi nei rispettivi gradi di merito, e rinvia alla CTP di Cosenza, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018