Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30213 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CEMENTERIE ALDO BARBETTI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), quale soggetto

incorporante per fusione la TECNOCAL S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RODI 32, presso l’avvocato CHIOCCI MARTINO UMBERTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MONACELLI MARIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Cementerie Aldo Barbetti s.p.a ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Firenze depositato l’11.11.2009 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a processo civile iniziato con atto del 12.5.99 definito con sentenza 17.12.2007, accertato un eccesso di 5 anni e 7 mesi rispetto alla ragionevole durata stimata in 3 anni, ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 5.000,00.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si censura da parte della ricorrente l’applicazione da parte della Corte del merito della tariffa professionale prevista per i procedimenti camerali, e si chiede con quesito di diritto se nella specie trovino applicazione la L. n. 1051 del 1957 e la tariffa adottata con Delib. nazionale forense 20.9.2002 ed approvata con D.M. 8 aprile 2004 e gli artt. 1 e 11 detta tabella. Il ricorso è fondato e va accolto alla luce del consolidato orientamento che ha sostenuto che, ai fini della liquidazione delle spese processuali procedimento per equa riparazione va considerato di natura contenziosa e non rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50 paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Cass. nn. 25352/2008 e 21371/2009). Il decreto impugnato collide con questo orientamento e va pertanto cassato in parte qua.

Non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., applicando la tariffa vigente per i procedimenti ordinari tenendo conto dell’attività difensiva svolta in sede di merito, e determinandone l’ammontare come da dispositivo, con condanna del resistente al pagamento delle spese della presente fase di legittimità liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, ed al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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