Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30213 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 20/11/2019), n.30213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29989-2018 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

NATIVI FRANCO;

– ricorrente –

contro

B.G., B.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato AVELLANO

SILVIO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANTAGOSTINO GUIDO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 410/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che B.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Torino, con la quale, per quanto ancora interessa in questa sede, è stato respinto l’appello proposto dal medesimo contro la sentenza che aveva definito in primo grado la controversia proposta contro di lui dalle sorelle B.G. e B.M., in dipendenza della morte della comune madre P.S..

La corte di merito ha accertato, con riferimento a un conto corrente intestato in nome della P. e dell’attuale ricorrente, che esso era stato alimentato con denaro della sola defunta, dovendosi quindi ritenere superata la presunzione di contitolarità del saldo. Quindi condannava l’attuale ricorrente, il quale, dopo la morte della madre aveva prelevato l’intero saldo ed estinto il conto, a pagare ai coeredi la quota loro spettante, essendo rimasta non provata la deduzione dell’attuale ricorrente secondo cui il denaro giacente sul conto fu utilizzato per il pagamento delle spese funerarie e per altre spese di interesse comune.

La corte ha inoltre confermato la sentenza di primo grado laddove il tribunale aveva condannato il ricorrente al pagamento di una indennità per l’uso esclusivo dell’immobile caduto in successione.

Per la cassazione della sentenza B.R. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 752 c.c..

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello, pur riconoscendo che l’attuale ricorrente aveva sostenuto le spese funerarie, ha poi commisurato il diritto pro quota dei coeredi sull’importo esistente sul conto della defunta al tempo della morte, senza tenere conto della spesa.

Si sostiene che l’assunto, posto a base della decisione, secondo cui il ricorrente non aveva dato la prova di avere utilizzato la somma giacente sul conto, non poteva volere dire che i coeredi fossero esentati dal contribuire pro quota al pagamento delle spese funerarie, trattandosi di peso posto a carico dell’eredità.

Con il secondo motivo, (“motivazione apparente – affermazioni inconciliabili”) il ricorrente deduce che la corte di merito, da un lato, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova che il ricorrente avesse sostenuto le spese di convivenza con la madre utilizzando denaro personale; dall’altro gli ha negato il rimborso delle spese funerarie imputando al ricorrente di non avere dato la prova di avere utilizzato denaro proveniente dal conto.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1102 c.c..

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto in favore dei coeredi una indennità per l’uso esclusivo dell’immobile comune.

Il quarto motivo denuncia ancora violazione dell’art. 1102 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo.

La corte non ha considerato che i coeredi non avevano manifestato alcuna opposizione verso l’uso esclusivo del bene da parte del ricorrente, ma si erano limitati a chiedere il pagamento di una indennità.

B.G. e B.M. hanno resistito con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ritiene che non ricorra l’evidenza decisoria riguardo alla questione della rilevanza della provenienza del denaro utilizzato per il pagamento delle spese funerarie, in particolare in ordine ai riflessi di tale questione sugli oneri processuali imposti a colui che aveva sollevato la relativa questione al fine di paralizzare l’altrui domanda di restituzione pro quota del saldo comune.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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