Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30212 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso

l’avvocato CORONAS SALVATORE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CORONAS UMBERTO, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

12/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CORONAS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I sigg.ri M.R., + ALTRI OMESSI adirono la Corte d’appello di Venezia chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di una causa promossa dinanzi alla Corte dei Conti nel novembre 2001 e definito con sentenza di rigetto nel l’aprile 2007.

La Corte d’appello, ritenuta la eccessiva durata in due anni e otto mesi, con decreto depositato il 11 maggio 2009, liquidava complessivamente a ciascun ricorrente Euro 1.290,00, in ragione di 500,00 Euro per ciascun anno di eccessiva durata, oltre accessori. Le parti attrici hanno proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 13 novembre 2009, formulando due motivi. Il Ministero non ha depositato difese.

Il collegio dispone che si faccia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunciano vizi motivazionali, per avere la Corte d’appello con motivazione per un verso contraddittoria e per altro verso insufficiente, operato una notevolissima riduzione dell’indennizzo liquidato rispetto ai criteri fissati dalla CEDU. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè dei parametri stabiliti dalla CEDU per la liquidazione dell’indennizzo.

Il motivo è accompagnato dal seguente quesito: “Dica la Corte se costituisca violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della CEDU, nonchè dei parametri adottati dalla Corte europea in materia di danno patrimoniale, il non essersi l’adita Corte d’appello adeguata, nel decreto impugnato, agli standard di valutazione della misura dell’equa riparazione individuata dalla CEDU e da codesta Corte nella misura compresa fra Euro 1000,00 ed Euro 1.500,00 (in particolari casi fra Euro 750,00 ed Euro 1.500,00) per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo, senza fornire motivazione adeguata, nonchè conforme ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, della operata liquidazione, per ciascun istante, del solo importo di Euro 500,00 per ciascun anno eccedente la ragionevole durata; se, nella specie, la Corte d’appello abbia giustificato la decurtazione dell’equa riparazione alla metà del minimo della misura standard allegando una ragione, da ritenere non conforme a diritto, quale l’avere gl’istanti promosso il giudizio presupposto con un ricorso collettivo, con moltissimi colleghi, in tal modo asseritamente affievolendo la partecipazione emotiva di ciascuno di loro”.

2. Il ricorso è fondato il relazione al secondo motivo, mentre va dichiarato inammissibile il primo, sfornito della sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c..

Il decreto impugnato ha liquidato un indennizzo annuo di Euro 500,00 per ciascun anno di eccessiva durata “avuto riguardo agli elementi che connotano il caso concreto, e in presenza, in particolare, di una domanda proposta insieme a moltissimi altri colleghi, con un ricorso collettivo che di per sè determina un notevole affievolimento della partecipazione emotiva dei singoli”.

Va peraltro considerato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dai criteri di liquidazione elaborati da quella Corte per i casi simili.

Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione.

Nel caso di specie la liquidazione dell’indennizzo è da ritenersi inadeguata, pur in presenza di fattori che ne giustificano una riduzione, e pur tenuto conto che due recenti decisioni della CEDU hanno ampliato la discrezionalità nella liquidazione (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. P Italia, del 6 aprile 2010), ritenendo che possano essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidata.

Il decreto deve pertanto essere cassato in relazione al secondo motivo del ricorso.

3. Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e, considerato che l’eccessiva durata del processo è stata stabilita in anni due e mesi otto, senza che al riguardo sia stata proposta impugnazione, valutate le particolarità della fattispecie che consentono ridurre in misura compatibile con gl’indirizzi della CEDU e i precedenti di questa stessa Corte l’ordinario indennizzo di Euro mille/00 annue, determina l’indennizzo per ciascun ricorrente complessivamente nella somma di Euro 2.000,00 con gl’interessi legali dalla domanda, condannando l’amministrazione convenuta al relativo pagamento, unitamente alle spese del giudizio di merito, nella misura di Euro 800,00 per onorari, Euro 1.158,00 per diritti, Euro 1250,00 per spese vive, con distrazione in favore dei difensori. La condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida come in dispositivo, parimenti con distrazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il primo motivo. Accoglie il secondo. Cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro duemila/00, con gl’interessi legali dalla domanda. Lo condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 800,00 per onorari, Euro 1.158,00 per diritti, Euro 50,00 per spese vive, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura di Euro 1.000,00 di cui Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Spese di entrambi i gradi distratte in favore degli avv.ti Salvatore e Umberto Coronas.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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