Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30212 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3147-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.(OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 937/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che:

S.S. e S.A., nella qualità di eredi beneficiati di S.E.., chiedevano il rimborso della somma complessiva di Euro 84.977,57 corrisposte a titolo di imposte catastali, ipotecarie e di bollo sugli immobili del defunto, somma che era stata pagata all’atto della presentazione della dichiarazione di successione.

I contribuenti impugnavano il silenzio rifiuto avanti alla CTP di Grosseto che accoglieva la domanda.

L’Ufficio impugnava la decisione avanti alla CTR della Toscana che con sentenza nr937/2019 confermava la pronuncia di primo grado.

Il giudice di appello alla luce degli indirizzi espressi dalla Suprema Corte (ordinanza nr 14857/2015 e 11458/2018, rilevava che la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari derivante dall’accettazione beneficiata era opponibile a qualsiasi credito compreso il Fisco il quale, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione non può esigere l’imposta di successione sino a quando non è chiusa la procedura di liquidazione dei beni ereditari e sempre che sussista un residuo.

L’Ufficio con un unico motivo, illustrato da memoria, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, lett d), dell’art. 36 in una con l’art. 490, comma 2 e comma 1 .c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene che le obbligazioni tributarie collegate alla successione mortìs causa ivi comprese quelle corrispondenti alle imposte ipocatastali dovute sulla dichiarazione di successione si porrebbero come debiti personali dell’erede andando a gravare sulla capacità contributiva da questi dimostrata ai sensi dell’art. 53 Cost. tramite la trascrizione e la voltura della dichiarazione di successione dalla quale risulti un determinato attivo.

Conseguentemente la speciale procedura di liquidazione dei debiti tributari gravanti sull’asse ereditario già prima dell’apertura della successione prefigurata dall’art. 490 c.c., comma 2, non è suscettibile di trovare applicazione nei riguardi delle obbligazioni tributarie aventi quali presupposti la dichiarazione di successione presentata dall’erede.

Ritiene pertanto l’Amministrazione che non vi sarebbe alcuna ragione per attendere ai fini della liquidazione dell’imposta di successione la chiusura dell’attività di liquidazione dell’attivo dell’asse ereditario.

Osserva poi che la considerazione delle passività gravanti sull’asse in questione assumerebbe rilievo solo ai fini dell’esatta determinazione della base imponibile. Il motivo è infondato.

Ai fini della determinazione dell’imposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice dal D.Lgs. 20 ottobre 1990, n. 346, artt. 20 e s.s., ma rileva in sede di riscossione dell’imposta, essendo la responsabilità dell’erede (o del coerede) beneficiato, ai sensi del citato D.Lgs. 20 ottobre 1990, n. 346, art. 36, comma 2, contenuta “nel limite del valore della propria quota ereditaria”, con la conseguenza che solo nel momento della riscossione dell’imposta le risultanze dello stato di graduazione civilistico, divenuto definitivo, possono assumere rilevanza per determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti al predetto erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l’imposta di successione, determinata secondo le regole fiscali ordinarie (Cass. 11/02/2011, n. 3349; v. anche Cass. 24/10/2008, n. 25670). E’ stato altresì precisato che, in tema di imposta sulle successioni, il regime di deducibilità dei debiti della massa ereditaria disciplinato – dal D.Lgs. n. 346 del 1990 artt. da 20 a 24 – va ricostruito nel senso che tali debiti sono deducibili, purché sussistano le condizioni previste dall’art. 21 e subordinatamente alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dall’art. 23 (v. Cass. 26/11/2007, n. 24547; Cass. 4564/2017).

L'”accettazione” dell’eredità “con beneficio d’inventario”, costituisce, propriamente, “l’attuazione di un diritto potestativo che la legge attribuisce all’erede beneficiario,… cui corrisponde una soggezione a carico dei creditori e dei legatati che non possono apparsi”. L’istituto è diretto (art. 498 c.c., comma 1) alla “liquidazione dell’eredità nell’interesse di tutti i creditori e legatati”, cioè a soddisfare le ragioni dei creditori dell’eredità e dei legatari con la collaborazione dell’erede (il quale, in ipotesi di inosservanza della relativa procedura o di specifiche prescrizioni, diviene erede puro e semplice rispondendo illimitatamente con tutti i suoi beni, pure personali, dei debiti ereditari): anche l’attività di conservazione e di gestione ordinaria (limitata agli atti necessari ed urgenti) dei beni inclusi nell’inventario è meramente strumentale rispetto a quella liquidatoria (questa, infatti, nel frattempo acquisisce anche i frutti).

In base all’art. 495 c.c. “l’erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell’art. 503 c.c., paga i creditori e i legatari…”

Il T.U. n. 346 del 1990 (applicabile alla specie ratione temporis in quanto la successione oggetto dell’imposta si è aperta nel suo vigore), dopo aver individuato (art. 5) negli “eredi” i “soggetti passivi dell’imposta” sulle successioni, con il successivo art. 36 dispone: – “il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento… nel limite del valore della propria quota ereditaria” e quindi non è tenuto al pagamento (art. 490 c.c., sec. 2, n. 2) dell’imposta oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

Da tali previsioni si evince, in primo luogo che quella relativa alle imposte di “successione… trascrizione,… diritti catastali e… relative penali” è una obbligazione propria, cioè personale dell’erede (cfr., per l’INVIM, Cass., trib., 20 dicembre 2001 n. 16046) e che tale obbligazione, in ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, “in nessun caso può ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passività deducibili”(Cass. 2018 n. 32828; 2015 n. 14847).

Ai fini della determinazione dell’imposta di successione non è previsto nessun trattamento fiscale differenziato a seconda che l’eredità sia stata accettata puramente e semplicemente ovvero con beneficio di inventario. Il raccordo non è operato a livello di determinazione dell’imposta ma esclusivamente in quello di “responsabilità degli eredi”, con la previsione dettata (come osservato da Cass., 1, 12 maggio 1998 n. 4775) dall’esigenza di ridurre il sacrificio economico del soggetto passivo delle predette imposte entro l’ambito del suo effettivo arricchimento, in favore del solo erede accettante con beneficio di inventario, di un limite di esigibilità dell’imposta come ordinariamente determinata (considerate le preclusioni e le decadenze previste dalle norme fiscali).

Pertanto, ai fini dell’imposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non importa una deducibilità (sostanziale e probatoria) delle “passività” diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice.

La decisione del giudice di appello è conforme ai suddetti principi e si sottrae alla critica che le viene mossa.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA