Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30212 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20755-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1761/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1761/29/16 depositata in data 7 luglio 2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto (in seguito, la CTR), respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 66/5/10 della Commissione tributaria provinciale di Taranto (in seguito, la CTP), che aveva accolto il ricorso di S.U. (in seguito, il contribuente) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003;

– La CTR osservava, in particolare, che l’atto impositivo impugnato non era adeguatamente motivato e, perciò, come eccepito dal contribuente invalido, in quanto basato esclusivamente sullo scostamento grave del “dichiarato” di periodo dalle risultanze dello studio di settore, senza alcuna ulteriore argomentazione sull’applicabilità “in concreto” degli indicatori standardizzati;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, art. 2697 c.c., poichè la CTR ha affermato la non sufficienza al fine della validazione meritale dell’avviso di accertamento impugnato del riscontrato e del resto pacifico “grave scostamento” del reddito dichiarato da quello desumibile dallo studio di settore.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale, poichè la CTR non ha adeguatamente motivato in ordine all’affermazione meritale oggetto del primo mezzo;

– Invertendo l’ordine di trattazione delle censure, la seconda è palesemente inammissibile, secondo il principio di diritto per cui “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

La sentenza impugnata corrisponde senz’altro allo standard del “minimo costituzionale”, chiaramente esplicando la ragione essenziale della statuizione di reiezione del gravame dell’Agenzia, così come colta anche dalla prima censura;

– Il Collegio ritiene, a differenza della proposta avanzata che primo mezzo sia fondato, nei termini che seguono. Va ribadito che: “E’ viziato da illegittimità l’avviso di accertamento fondato sul mero scosta-mento dei dati dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che l’Amministrazione finanziaria suffraghi la pretesa con ulteriori elementi ed indizi idonei a dimostrarne l’inattendibilità, e senza che siano state prese in esame, nella motivazione dell’accertamento, le giustificazioni del contribuente, attese l’esigenza di un fattore di adeguamento personalizzato che tenga conto della probabilità di errore nella stima, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2003, e l’inidoneità della media di settore a costituire un fatto che di per sè solo integri la prova presuntiva di un effettivo maggior reddito o, comunque, determini l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente” (Cass. 17 ottobre 2012 n. 17804); inoltre, “In tema di accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano Io scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo” (Cass. 31 maggio 2018 n. 13908);

– Orbene, emerge dal testo della motivazione dell’atto impositivo impugnato, riportato per autosufficienza nel ricorso alle pagg.2 e 3 dello stesso, innanzitutto che questo è motivato anche, per relationem, al processo verbale di contraddittorio; il p.v.c. è poi a sua volta riportato in calce al ricorso, alle pagine 24-26, in ossequio al principio di autosufficienza. A pag. 25 si legge in particolare che le ragioni esposte dal contribuente, a giustificazione dello scostamento riscontrato dai verbalizzanti, sono state fedelmente riportate, e che l’Amministrazione finanziaria le ha espressamente valutate, non formalisticamente e tautologicamente, ma ai fini della determinazione della variabile della territorialità, del settore e dell’anno di imposta;

– Dunque, vi è una argomentazione spesa sull’applicabilità “in concreto” dello studio di settore e con particolare riguardo alle controdeduzioni del contribuente. Il giudice tributario di appello pertanto non ha fatto applicazione corretta dei principi di diritto espressi nei citati arresti giurisprudenziali, errando nell’osservazione che l’avviso di accertamento oggetto di lite si sarebbe limitato a considerare lo scostamento del “dichiarato” dallo studio di settore;

– Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione in relazione al profilo accolto e al regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sez. staccata di Taranto, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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