Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30212 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 20/11/2019), n.30212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29251-2018 proposto da:

BIOPHARMA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA

6, presso lo studio dell’avvocato SQUARCIA EMANUELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI MAJO ADOLFO;

– ricorrente –

e contro

GERMED PHARMA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B.

TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato SMARGIASSI GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUFFRIDA ANTONINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2125/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 27/01/2017;1-7

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate da entrambe le parti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 24 maggio 2007 la Biopharma s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Roma la Germed Pharma s.r.l. chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento della convenuta in ordine ai contratti indicati in citazione, di dichiararne la loro risoluzione e, per l’effetto, di condannare la Germed Pharma al risarcimento dei danni subiti.

La Germed Pharma si costituiva in giudizio chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree; in via riconvenzionale, con esclusivo riferimento al contratto avente a oggetto la cessione del dossier e dell’AIC inerenti l’Amoxicillina + Clavulanico, di dare atto della intervenuta risoluzione di diritto del contratto e la conseguente condanna della Biopharma alla restituzione della somma di Euro 40.000,00. In subordine chiedeva la risoluzione di quest’ultimo contratto e il risarcimento dei danni. In via ulteriormente subordinata chiedeva la riduzione del prezzo.

Il Tribunale di Roma con sentenza datata 7 dicembre 2012 accoglieva la domanda riconvenzionale e dichiarava risolto il contratto, condannando la Biopharma s.r.l. al risarcimento dei danni quantificati in Euro 40.000,00.

Avverso tale sentenza la Biopharma s.r.l. proponeva appello, e nel relativo giudizio si costituiva la Germed Pharma che ne chiedeva il rigetto e, in subordine, in caso di accoglimento dell’appello, la determinazione del minor prezzo dovuto per il contratto di cessione dossier e AIC relativi a Amoxicillina + Clavulanico.

Con la sentenza 2171/2015, la Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello e, riformando la sentenza gravata, dichiarava risolti per inadempimento tutti i contratti stipulati e indicati in citazione, condannando la Germed Pharma al pagamento della somma di Euro 3.345.881,09, oltre interessi, nonchè al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso Germed Pharma s.r.l. sulla base di sei motivi di ricorso, avverso i quali la Biopharma resisteva con controricorso.

La Corte di Cassazione decideva la controversia con sentenza n. 2125/2017 con la quale – accolti il terzo e il sesto motivo come precisato in motivazione, e rigettati gli altri – cassava la sentenza impugnata, con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma.

Nei confronti di tale sentenza la Biopharma s.r.l. ha proposto istanza per correzione di errore materiale.

Assume la ricorrente che il rigetto degli altri motivi di ricorso lascerebbe impregiudicate le autonome statuizioni della sentenza della Corte d’Appello relative alla risoluzione di tutti i contratti stipulati tra le due parti in causa. Da un lato, accogliendo il terzo motivo la Corte di Cassazione si sarebbe limitata, in ordine a domande diverse a quelle di cui sopra, a censurare la quantificazione del danno per inadempimento in misura analoga al prezzo; dall’altro, con l’accoglimento del sesto motivo, a censurare la sentenza di appello per aver determinato il danno da risarcire in maniera pari al prezzo pattuito, senza tenere conto dell’effetto risolutorio della pronuncia consistente nel riacquisto della proprietà dei beni venduti. Ciò configurerebbe un errore materiale, in quanto nel dispositivo verrebbe cassata l’intera sentenza di appello, mentre in motivazione la sentenza avrebbe dovuto essere cassata esclusivamente in parte qua, cioè in relazione ai soli capi di condanna per i quali il ricorso risultava accolto.

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Ed invero, alla lettura della sentenza oggetto dell’odierno ricorso non è dato ravvisare alcun errore materiale, dal momento che dalla lettura della sentenza, non si evince una discrasia tra la parte motiva e il dispositivo, che al contrario risultano essere pienamente coerenti tra di loro.

Mentre il parziale rigetto del ricorso è derivato dall’insussistenza di ultrapetizione della sentenza di appello (dedotta con i primi due motivi), nonchè di alcuna violazione dei canoni ermeneutici in relazione ai vari contratti oggetto di causa (denunziati con il quarto e il quinto motivo), l’accoglimento nella restante parte (i motivi tre e sei) è conseguito all’accertata errata applicazione dell’art. 1453 c.c., e quanto deciso all’interno della parte motiva è stato pedissequamente riportato in sintesi nel dispositivo della sentenza.

La correzione di errore materiale è quello “strumento semplificato” previsto dall’ordinamento che svolge la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto formalmente dichiarato. Come, infatti, affermato diverse volte da questa Corte, il relativo procedimento è esperibile proprio per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, e cioè a un vizio meramente formale della sentenza, il quale sia chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (ex multis v. Cass. n. 816/2000Cass. n. 1207/2015).

Con la sentenza oggetto dell’istanza, questa Corte ha ritenuto di condividere le varie statuizioni contenute all’interno della sentenza della Corte di Roma, ritenendo di doverla cassare esclusivamente con riferimento ai motivi tre e sei, relativi all’errata applicazione dell’art. 1453 c.c., ed in tal senso i limiti segnati dall’accoglimento solo dei predetti motivi, ed in relazione al solo profilo concernente la quantificazione del danno spettante alla odierna ricorrente risultano individuati dallo stesso dispositivo che evidenzia come la cassazione della sentenza d’appello, da reputarsi contenuta in relazione ai motivi accolti, valga nei termini di accoglimento come precisati in motivazione, motivazione che, come evidenzia la stessa società istante, chiaramente denota come sia rimasta impregiudicata la pronuncia di risoluzione dei contratti per inadempimento della controparte, ed essendo il compito del giudice del rinvio limitato alla sola rideterminazione dell’ammontare del danno.

Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA