Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30212 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30212 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 15531-2015 proposto da:
CAMELI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;
– ricorrente contro

FALLIMENTO ORTOFROST SRL, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI,
59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA CARBONE;
– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2849/2014 del TRIBUNALE di
ASCOLI PICENO, depositato il 14/05/2015;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Il Collegio

decreto n. 5978, depositato in data 14 maggio 2015 con cui il
Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la sua opposizione allo
stato passivo del FALLIMENTO ORTOFROST s.r.I., confermando
il rigetto della sua istanza di ammissione di un credito per
retribuzioni da rapporto di lavoro subordinato che sostiene
essere intercorso con la società fallita in base al disposto
dell’art.2112 cod.civ.;
che il FALLIMENTO ORTOFROST s.r.l. resiste con controricorso;
considerato che il provvedimento impugnato espone una
pluralità di rationes decidendi, avendo il tribunale ritenuto che
il ricorrente: a)non possa avvalersi dell’accertamento,
contenuto in una sentenza emessa in un giudizio instaurato da
altri dipendenti di cui egli non è stato parte, circa la
applicabilità dell’art.2112 cod.civ. nei rapporti tra la Foodinvest
Verde s.r.l. e la Ortofrost s.r.l. cessionaria dell’azienda della
prima e la continuità dei rapporti di lavoro delle persone
impiegate in essa, tanto più che egli non aveva impugnato (nel
termine posto dall’art.6 legge n.604/1966) il licenziamento dal
primo rapporto di lavoro disposto nei suoi confronti; b)in ogni
caso, aveva manifestato con comportamento concludente una
volontà incompatibile con quella di proseguire il rapporto di
lavoro;
che il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 6
della legge n. 604 del 1966, assumendo l’erroneità del decreto
impugnato nella parte in cui ha ritenuto dirimente la
Ric. 2015 n. 15531 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

rilevato che CAMELI ANTONIO ha chiesto la cassazione del

circostanza della mancata impugnazione del licenziamento
irrogato al ricorrente dalla curatela del Fallimento Foodinvest
Verde s.r.I., quando invece si era già verificata la cessione di
azienda in favore della Ortofrost s.r.I., con conseguente
applicazione dell’art. 2112 cod. civ.;

nella mancata ammissione dei mezzi di prova articolati da esso
ricorrente;
che sussistono le condizioni per la redazione in forma
semplificata della motivazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per
difetto di interesse in quanto censura una sola delle_rationes

decidendí

sopra riassunte, ciascuna idonea a sostenere

autonomamente la decisione (cfr.ex multis: Cass.Sez.1
n.18641/17);
che altrettanto vale per il secondo motivo di ricorso con cui il
ricorrente si limita a lamentare che non si sia «dato sfogo ai
mezzi istruttori richiesti, con l’audizione testi, l’eventuale
ripetizione della c.t.u. etc.» senza censurare specificamente il
giudizio espresso dal tribunale in ordine alla inammissibilità dei
capitoli di prova, né riportarne il contenuto;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo
giudizio, in C 4.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre spese
generali forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
Ric. 2015 n. 15531 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-

che il secondo motivo lamenta error in procedendo consistente

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre
2017

Il

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