Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30211 del 15/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30211 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso 12867-2015 proposto da:
STEFANA S.P.A. P.I./C.F.00285080172, in persona del
Presidente del consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SALARIA n.259, presso lo studio dell’avvocato
MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MARCO ARATO, LUCIA RADICIONI,
VALERIO VALSERIATI;
– ricorrente contro
BANCA POPOLARE VICENZA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G. BORSI n.4, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 15/12/2017
FEDERICA SCAFARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FABIO SEBASTIANO;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA
11/03/2015, emesso sul procedimento iscritto al n°11/2015
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Il Collegio
rilevato che, con ricorso notificato in data 14 maggio 2015, la
STEFANA S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione del decreto
depositato in data 11 marzo 2015, con il quale la Corte di
appello di Brescia, adita in sede di reclamo dalla Banca
Popolare di Vicenza avverso il provvedimento con il quale il
Tribunale di Brescia aveva accolto la richiesta, formulata dalla
odierna ricorrente a norma dell’art.169 bis I.fall. in sede di
ammissione a concordato preventivo prenotativo, di
autorizzazione alla sospensione per sessanta giorni dei
contratti bancari per anticipazioni in essere con vari Istituti di
credito tra i quali la reclamante, ha dichiarato la nullità del
provvedimento e del relativo procedimento ed ha rimesso le
parti innanzi al primo giudice, attesa la violazione del principio
del contradditorio nei confronti della BANCA POPOLARE DI
VICENZA;
che l’intimata BANCA POPOLARE DI VICENZA SOC. COOP. PER
AZIONI resiste con controricorso, chiedendo il rigetto del
ricorso;
Ric. 2015 n. 12867 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-
R.G.;
considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta
l’erroneità del provvedimento nella parte in cui la Corte
distrettuale ha affermato la necessità di assicurare il
contraddittorio con le controparti dei contratti di cui nel preconcordato si chiede la sospensione;
nullità del decreto -rispettivamente- per ultrapetizione e per
violazione dell’art.159 cod.proc.civ., avendo dichiarato la
nullità dell’intero procedimento (e non anche della sola parte
relativa al contratto bancario stipulato inter partes) ed esteso il
vizio rilevato all’intero provvedimento ammissivo del
concordato;
che con il quarto motivo la ricorrente. censura il decreto
impugnato per aver ritenuto applicabile l’istituto della
rimessione della controversia al primo giudice, inapplicabile alla
fattispecie;
che con il quinto motivo la ricorrente censura il decreto
impugnato nella parte in cui ha regolato le spese di lite;
che ricorrono le condizioni per la redazione della motivazione in
forma semplificata;
ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di
ammissibilità, cui il Collegio deve procedere d’ufficio;
che, in tema di concordato preventivo con riserva, è
inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
avverso il decreto con il quale il tribunale, nell’assegnare il
termine per la presentazione della proposta, del piano e della
documentazione, abbia altresì autorizzato, ai sensi dell’art. 169
bis I.fall., la sospensione di contratti (nella specie, bancari) in
corso di esecuzione, trattandosi di provvedimento privo dei
requisiti della decisorietà e della definitività che consentano di
equiparare il provvedimento stesso -ai fini della applicazione
Ric. 2015 n. 12867 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-
che con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente deduce la
della norma costituzionale- alle sentenze (Sez.
6 – 1,
Ordinanza n. 4176 del 02/03/2016);
che pertanto si impone la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
che la mancanza, al momento del ricorso, di precedenti
con il rilievo d’ufficio della inammissibilità- giustificano la
compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le
parti.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 n vembre
2017
pronunce di questa Corte nel senso qui evidenziato —in unione