Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30210 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17674-2017 R.G. proposto da:

COLLINE COMASCHE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Pierantonio Agostinelli, rappresentata e difesa, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Vittorio

RUSCONI e Rita Grazia DELLA LENA, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio legale del predetto ultimo difensore, sito in Roma,

alla via Dardanelli, n. 46;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1658/12/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata in data 11/04/2017;

udita la relazione, della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dar Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

– che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento catastale, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva modificato i dati di classamento di una unità immobiliare di proprietà della s.r.l. Colline Comasche, la CTR lombarda, con la sentenza impugnava, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo legittimata l’Agenzia delle entrate che aveva in corporato l’Agenzia del territorio e, nel merito, che “un serbatoio d’acqua, costituito da due vasche e relativi vani tecnici deve essere necessariamente inserito nella categoria D/1, rappresentando una struttura creata per esigenze speciali di carattere industriale gestita da società privata avente finalità di lucro”; riteneva, quindi, “assorbiti gli ulteriori rilievi”;

– che avverso tale statuizione la società contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimata;

– che sulla proposta avanzata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il motivo di cassazione la ricorrente deduce un vizio motivazionale per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal difetto di motivazione dell’avviso di accertamento;

– che il motivo, che così come dedotto in rubrica è inammissibile attenendo la denunciata omissione non all’esame di un fatto storico, ma di un motivo di impugnazione dell’atto impositivo (v. Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 329 del 12/01/2016, Rv. 638341), anche ove recuperato (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419) in ragione delle argomentazioni svolte nel ricorso, manifestamente dirette a censurare un error in procedendo (“La Commissione Regionale […] non ha […] valutato […] la regolarità formale dell’avviso di accertamento”, “ha quindi omesso di giudicare in ordine all’oggetto del giudizio”, posto che “l’appello dell’Uffucio aveva un unico motivo di doglianza (…1 e cioè “la sufficienza della motivazione dell’atto di accertamento impugnato””), incorre comunque nell’inammissibilità conseguente all’assoluta mancanza nel ricorso di un qualche riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018, Rv. 648018; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013, Rv. 628248, nonchè Cass., Sez. U., Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268);

– che, in ogni caso, il motivo è anche infondato in quanto la pronuncia emessa dai giudici di appello sulle questioni di merito dedotte in giudizio costituisce implicito rigetto della censura di insufficiente motivazione dell’avviso di accertamento (Cass. n. 16788 del 2006, n. 20311 del 2011, n. 3417 del 2015, n. 1360 del 2016);

– che da quanto detto consegue il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata svolto difese;

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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