Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30210 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30210 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA

/r-tz,

sul ricorso 17250-2015 proposto da:
LAGIOIA LUIGI,elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO CHIRULLI;

– ricorrente contro
COMUNE DI ADELFIA;

– intimato avverso la sentenza n. 723/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 11/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Data pubblicazione: 15/12/2017

Il Collegio
rilevato che con sentenza n. 723 pubblicata in data 11 maggio 2015 la
Corte di appello di Bari ha condannato il Comune di Adelfia a
depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di Luigi Lagioia
-a titolo di indennità di espropriazione, di occupazione legittima e

versato (€: 4.317,50), respingendo la domanda nei confronti della
Provincia di Bari e della Regione Puglia;
che, avverso tale pronuncia, Luigi Lagioia ha proposto ricorso per
cassazione affidato a un motivo, illustrato anche con memoria, mentre
l’intimato Comune di Adelfia non ha svolto difese;
– considerato che il motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 9•1
c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c. deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha
posto a carico del Lagioia le spese processuali, nonostante egli fosse
risultato sostanzialmente vittorioso, così violando il principio di
• causalità e quello di soccombenza;
che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione in
forma semplificata;
ritenuto che la doglianza del ricorrente è fondata;
che è infatti costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte il principio secondo cui in materia di spese processuali
l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere
decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità
con l’unico limite costituito dal riscontro dell’eventuale violazione del
principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa (Sez 1, Sentenza n. 13229 del 16/06/2011);

Ric. 2015 n. 17250 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

aggiuntiva- la somma di € 7.531,36 detratto quanto nel frattempo

che nel caso di specie il Lagioia, rispetto al Comune di Adelfia, è parte
totalmente vittoriosa, avendo visto accolta la domanda formulata con
l’atto di citazione;
che la circostanza indicata dalla Corte di appello come legittimante la
condanna alle spese —cioè che vi fosse una enorme sproporzione tra la

(euro 133.740,00) rispetto a quella poi effettivamente liquidata— non
comporta deroga al principio dettato . dall’art.91 cod.proc.civ. -non
potendo la riduzione sia pure sensibile della somma richiesta con la
domanda giudiziale integrare per l’attore il presupposto della
soccombenza- bensì è semmai idonea a legittimare la compensazione
delle spese (cfr.Cass.n.4997/1998; n.4012/1987; n.2513/1979);
che pertanto la cassazione della statuizione impugnata si impone;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
decidersi nel merito, disponendo, sulla base delle considerazioni
esposte ed alla stregua del disposto dell’art.92 cod.proc.civ. nel testo
introdotto dalla legge n.263/2005 (da applicarsi ad un giudizio che,
come nella specie, risulta iniziato nel gennaio 2008, dunque prima delle
ulteriori modifiche delle leggi n.69/2009 e n.162/2014), la
compensazione nella misura di due terzi tra il Lagioia e il Comune di
Adelfia delle spese del giudizio di appello, con condanna del Comune
di Adelfia al pagamento della residua quota di un terzo di tali spese,
che si liquida come in dispositivo;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
dichiara compensate per la quota di due terzi le spese del giudizio di
appello tra il Lagioia e il Comune di Adelfia, e condanna quest’ultimo
Ric. 2015 n. 17250 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-3-

quantificazione della somma originariamente richiesta a tale titolo

al rimborso in favore del La Gioia della residua quota di tali spese,
quota pari a € 2.275,00 (ivi comprese spese generali) oltre accessori di
legge; condanna inoltre il Comune di Adelfia al rimborso in favore del
La Gioia delle spese di questo giudizio di cassazione, in C 1.100,00 (di
cui C 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile il 14 novembre 2017

legge.

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