Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3021 del 11/02/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 3021 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SPIRITO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso 10219-2008 proposto da:
CASARANO
SILVANO
FAUSTO
CSRSVN49H12E340Z,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 39,
presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RUBINO CATERINA giusta delega in atti;
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– ricorrente –
2013
contro
2386
BERTOZZI
EGISTO
BRTGST79D19G628D,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LEOPOLDO NOBILI 11, presso
lo studio dell’avvocato MACCHIA MARIO, rappresentato
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Data pubblicazione: 11/02/2014
e difeso dall’avvocato BALDINI ALESSANDRO giusta
delega in atti;
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 7033/2007 del TRIBUNALE DI
LUCCA SEZIONE DISTACCATA DI VIAREGGIO, depositata il
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato CATERINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
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02/10/2007, R.G.N. 10.998/06;
R.G. 10219/08
Svolgimento del processo
Il Casarano citò in giudizio risarcitorio il Bertozzi per
avergli venduto un cane senza
pedigree.
Il primo giudice
accolse la domanda con sentenza poi riformata dal Tribunale
da identificarsi una mera responsabilità contrattuale e che
l’azione era prescritta a norma dell’art. 1495 c.c.
Propone ricorso per cassazione il Casarano a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il Bertozzi. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione degli artt. 2043 e 1218 c.c. sostiene che nella specie sarebbe individuabile il concorso dell’azione contrattuale con quella extracontrattuale, con l’applicabilità,
dunque, del più lungo termine prescrizionale riferito
all’illecito aquiliano.
Con il secondo motivo, lamentando la violazione degli artt.
1495 e 2947 c.c., il ricorrente sostiene che l’azione non
sarebbe prescritta, in quanto alla fattispecie sarebbe applicabile il termine prescrizionale quinquennale relativo
alla responsabilità da fatto illecito, decorrente non dal
momento della notifica dell’atto di citazione, bensì dalla
raccomandata del 28 marzo 2002.
Spirito est.
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di Lucca/Viareggio, il quale ritenne che nella specie era
R.G. 10219/08
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
infondati.
Deve essere qui ribadito il principio secondo cui,
in mate-
ria di compravendita, in caso di inadempimento del vendito-
o da inesatto adempimento, è configurabile anche
la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso,
qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso
interessi di quest’ultimo che, essendo sorti al di fuori
del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti;
diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza
diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui
azioni sono soggette a prescrizione annuale
(Cass. n.
11410/08).
Nella specie, il giudice del merito ha correttamente escluso l’esistenza della responsabilità extracontrattuale, sul
rilievo della mancata doglianza della lesione di interessi
sorti al di fuori del contratto ed aventi la consistenza di
diritti assoluti, ed ha ricondotto il termine prescrizionale sotto la disciplina dell’art. 1495 c.c.
Il terzo motivo (violazione artt. 1490, 1494, 1495 e 2944
c.c.) è inammissibile, in quanto chiede alla Corte di le-
Con
pirilo est
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re, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento
R.G. 10219/08
gittimità l’accertamento di fatto relativo al comportamento
del venditore successivamente alla vendita.
Altrettanto inammissibile è il quarto motivo (violazione
art. 1226 c.c.), diretto a veder affermata la possibilità
volta respinti i motivi concernenti la dichiarata prescrizione, il ricorrente non ha interesse alla relativa delibazione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso
esito dei giudizi di merito consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le
parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2013
Il Pre idente
dell’equitativo apprezzamento del danno, posto che, una