Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3021 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 09/02/2021), n.3021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2255 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

1) F.P.a;

2) G.B.;

3) G.G.;

4) G.G.;

5) G.A.;

6) G.S.;

C.S.;

C.D.;

(eredi di C.G.);

7) G.B.U.;

8) L.M.E.I.;

9) L.S.o;

10) M.P.;

11) M.S.;

12) M.Q.;

13) M.M.;

14) M.F.M.;

15) M.V.A.;

16) M.G.;

17) M.C.;

18) M.A.;

19) M.P.;

20) M.S.;

21) N.M.;

22) O.S.;

23) P.M.F.M.;

24) P.A.;

25) P.C.;

26) P.M.;

27) P.G.;

28) R.G.;

29) R.A.;

30) R.M.;

rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:

(OMISSIS));

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale condizionata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.

3882/2018, pubblicata in data 6 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 3 dicembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domande sono state tutte rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, sulla base di un unico motivo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso principale fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, con assorbimento dell’incidentale condizionato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi e degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) nonchè della L. n. 370 del 1999, art. 11”.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, esso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

La decisione impugnata è infatti sul punto conforme all’indirizzo assolutamente costante di questa Corte secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (cfr., da ultima: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617341; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619125; Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619542; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1156 del 17/01/2013, Rv. 625214: Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01).

Il ricorso non offre d’altra parte argomenti idonei ad indurre a rimeditare detto costante indirizzo.

Nè hanno pregio le considerazioni dei ricorrenti in ordine alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (peraltro anteriore alla gran parte delle decisioni di questa Corte sopra richiamate) sulla congruità ed effettività del risarcimento del danno spettante ai medici che avrebbero dovuto beneficiare degli effetti delle direttive tardivamente attuate, trattandosi di giurisprudenza che non riguarda in alcun modo la decorrenza della prescrizione, unica questione rilevante ai fini della decisione della presente controversia, di modo che non possono ritenersi neanche sussistenti i presupposti per la rimessione di una questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia “Violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE n. 75/362, 75/363 ed art. 14 82/76, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito in conseguenza del mancato accoglimento del principale.

3. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito l’incidentale condizionato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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