Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30209 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VIGNA DI MORENA 69/a, presso ROSSI ANNA

MARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

17/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FELICE AMATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra V.A. con ricorso 13 settembre 2007 alla Corte d’appello di Roma chiedeva che le fosse liquidato un indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di una causa di lavoro instaurata nel 1996, decisa in primo grado nel 2003, in appello nel 2005 e al momento della proposizione del ricorso ancora pendente in cassazione. La Corte d’appello, con decreto depositato il 17 aprile 2008, ha liquidato un indennizzo di Euro 3.797,22, liquidando al difensore antistatario per spese giudiziali Euro 150,00 a titolo di onorari, Euro 50,00 a titolo di diritti ed Euro 20,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

L’attrice ha proposto ricorso avverso il decreto con atto notificato al Ministero della giustizia, formulando un unico motivo. Il Ministero resiste con controricorso.

Il collegio dispone che si faccia luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo proposto la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. n. 1051 del 1957, della tariffa forense adottata con delibera del Consiglio nazionale Forense del 20 settembre 2002, approvata con D.M. n. 127 del 2004, artt. 1 e 11, della Tabella A, par. 7^, punto 50 e della Tabella B, paragrafo 3^, punto 75. Si deduce al riguardo che il decreto impugnato ha erroneamente liquidato le spese del procedimento come se si trattasse di procedimento in camera di consiglio in materia non contenziosa, mentre dette spese andavano liquidate secondo le tariffe relative ai procedimenti ordinari.

Il motivo è assistito dal prescritto quesito.

2. Il ricorso merita accoglimento, in conformità con il principio affermato con la sentenza n. 25352 del 2008 di questa Corte, secondo il quale, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte d’appello di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, per l’equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, deve qualificarsi come procedimento contenzioso. Con la conseguenza che, quanto alla determinazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività prestata in detto procedimento, devono applicarsi, rispettivamente, le tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense in data 20 settembre 2002, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale).

Ne consegue la cassazione del decreto impugnato in relazione alla liquidazione delle spese di causa. Sussistono le condizioni per la decisione della causa nel merito, liquidandosi le spese nella misura di Euro 450,00 per onorari, 378,00 per diritti e 20,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Felice Amato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla liquidazione delle spese e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, quanto al giudizio dinanzi alla Corte di appello, di Euro 450,00 per onorari, 378,00 per diritti e 20,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Felice Amato. Lo condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Che liquida nella misura di Euro 600,00 di cui Euro cento,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi parimenti in favore dell’avv. Felice Amato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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