Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30208 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso l’avvocato ALBERTO D’AURIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato D’AVINO ARCANGELO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
17/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 17 marzo 2009 la Corte d’appello di Napoli rigettava il ricorso di S.L. volto ad ottenere l’equa riparazione, ex art. 6, par. 1, delle Convenzione dei diritti dell’uomo, del danno da violazione della durata ragionevole del processo da lui promosso in data 20 giugno 1995 e tuttora pendente dinanzi al Tar Campania, per ottenere differenze retributive connesse al lavoro straordinario di vigile urbano del comune di Torre Annunziata.
Motivava che la domanda, di scarsissimo valore economico, era palesemente inammissibile ed inoltre infondata, come da consolidata giurisprudenza amministrativa; e che l’inerzia per oltre 13 anni il ricorrente nel depositare l’istanza di prelievo rivelava la finalità di ottenere l’equa riparazione per il ritardo.
Avverso il provvedimento non notificato il S. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 16 novembre 2009.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolgeva attività difensiva.
All’udienza del 14 novembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Anche se ai fini dell’esclusione del danno da irragionevole durata del processo non è necessaria l’eccezione di parte qualora siano ravvisabili particolari circostanze di fatto impeditive, in concreto, del riconoscimento del credito indennitario, si osserva come, nella specie, l’infondatezza e financo l’inammissibilità della domanda svolta nel giudizio amministrativo presupposto, non siano di per sè preclusive del diritto al ristoro dipendente dall’indubbia violazione dei canoni ordinari di durata ragionevole triennale, per il primo grado di un processo di non rilevante complessità.
Il decreto va quindi cassato.
In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può decidere la causa nel merito e liquidare per il ritardo eccessivo un equo indennizzo di Euro 6.500,00, in applicazione dei consolidati parametri giurisprudenziali in materia, con gli interessi legali dalla domanda.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono soccombenza e vengono liquidate come dispositivo sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero e complessità delle questioni svolte.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di S.L., della somma di Euro 6.500,00, con gli interessi legali dalla domanda;
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali del primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.095,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti, e della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; da distrarre in favore dell’avv. Arcangelo D’Avino, antistatario.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011