Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30208 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Luci – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20719-2017 proposto da:

LIDO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 57, studio

dell’avvocato LUIGI MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ADOLFO LARUSSA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3590/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 15/12/2018;

udito la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipa del 23/10/2018 del Consiglio Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3590/4/16 depositata in data 15 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR) il dichiarava inammissibile l’appello principale proposto dalla Lido srl (in seguito, la contribuente) ed accoglieva l’appello incidentale dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2524/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (in seguito, la CTP), la quale aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che il gravame principale della contribuente doveva appunto considerarsi inammissibile per carenza di “specificità” dei suoi motivi;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi;

– L’ Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha affermato l’inammissibilità del suo appello per mancanza di motivi specifici;

– La censura è fondata. Va ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01; v. anche nello stesso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 – 01);

– La sentenza impugnata contrasta radicalmente con il principio di diritto – consolidato e da ritenersi prevalente – di cui a tali arresti giurisprudenziali e va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione al merito di ciascun gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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