Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30208 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 20/11/2019), n.30208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18002-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GINO

FUNAIOLI n. 54/56, presso lo studio dell’avvocato MURATORI FRANCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTARDI

RICCARDO;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE ed AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 23127/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 14.3.2016 S.A. impugnava la cartella di pagamento n. 097-2015023300106 notificatagli da Equitalia Sud S.p.a. il 24.2.2016 in relazione all’omesso versamento di una sanzione amministrativa risalente all’anno 2013. Il Settepani deduceva in particolare di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale di accertamento presupposto alla cartella opposta, rispetto alla quale sollevava una serie di contestazioni.

Si costituivano in giudizio Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.a. resistendo all’opposizione. Roma Capitale, in particolare, produceva la copia della notificazione del verbale presupposto alla cartella di pagamento opposta, eseguita mediante deposito dell’atto presso la Casa comunale.

Con sentenza n. 25654/2016 il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione condannando il ricorrente alle spese del grado. Osservava il primo giudice, in particolare, che le censure relative alla cartella esattoriale in quanto tale avrebbero dovuto essere fatte valere dal ricorrente nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., trattandosi di questioni relative alla regolarità formale degli atti esecutivi.

Interponeva appello il Settepani ed il Tribunale di Roma, nella contumacia degli appellati, con la sentenza oggi impugnata rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione S.A. affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 617 c.p.c. e art. 2963 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’opposizione era stata proposta tempestivamente anche con riferimento ai vizi propri della cartella esattoriale, posto che la citazione introduttiva del giudizio di prime cure era stata notificata entro i venti giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha invero ritenuto che le censure mosse dall’odierno ricorrente avrebbero dovuto essere proposte, per la parte relativa alla dedotta invalidità del verbale di accertamento presupposto, con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale. La statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “L’opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.s., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.645323).

Il Tribunale prosegue poi osservando che lo stesso ricorrente aveva indicato che la notificazione della cartella di pagamento opposta era avvenuta il 24.2.2016 e che il l’atto introduttivo del relativo giudizio di opposizione era stato depositato in cancelleria in data 8.4.2016, e quindi dopo i trenta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Sul punto, va ribadito il principio per cui, quando l’azione viene introdotta erroneamente con citazione anzichè con ricorso, la tempestività della sua proposizione va apprezzata non già con riferimento alla data di notificazione dell’atto ma a quella, successiva, del suo deposito in cancelleria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2714 del 14/03/1991, Rv. 471263).

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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