Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30208 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30208 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 11483-2015 proposto da:
MENCUCCI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE n.38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
BOGGIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO
FABBRI;
– ricorrente contro

FALLIMENTO CENTRO CARR SERVICE S.R.L. C.F.04196170486,
in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO n.3, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GINO MANNOCCI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso la sentenza n. 1747/2014 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 28/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA

Il Collegio

rilevato che il ricorrente, già sindaco della CENTRO CARR
SERVICE s.r.l. dichiarata fallita nel luglio 2004, con atto
notificato in data 26 aprile 2015 ha proposto ricorso per
cassazione della sentenza n. 1747 depositata in data 28 aprile
2014 con la quale la Corte di appello di Firenze, in riforma della
sentenza di primo grado, lo ha condannato al risarcimento in
favore del Fallimento del danno arrecato con la violazione dei
doveri di vigilanza propri della funzione da lui svolta;
che la curatela del FALLIMENTO CENTRO CARR SERVICE s.r.l.
resiste con controricorso;
considerato che il ricorrente censura, in primo luogo, il rigetto
della eccezione di prescrizione dell’azione instaurata dalla
Curatela nel settembre 2005, lamentando da un lato la
violazione dell’art. 2941, n. 7 cod. civ. (deducendone
l’inapplicabilità alla responsabilità dei sindaci), dall’altro la
violazione degli articoli 2394, secondo comma, e 2949 cod. civ.
con riguardo alla individuazione del momento di decorrenza
della prescrizione dell’azione; si duole inoltre della omissione
totale di esame di un motivo di appello incidentale inerente alla
contestazione dell’ammontare del danno liquidato;
che sussistono le condizioni per la redazione della motivazione
in forma semplificata;
ritenuto che le doglianze relative al rigetto della eccezione di
prescrizione si mostrano, in gran parte, basate su una non
Ric. 2015 n. 11483 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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SCALDAFERRI.

precisa individuazione della ratio fondamentale che sostiene la
statuizione impugnata, avendo la Corte territoriale chiaramente
esposto il proprio convincimento circa la possibilità, nella
specie, della Curatela di avvalersi tanto del regime della
prescrizione dell’azione sociale di responsabilità quanto di

specie, la violazione del divieto posto dall’art.2448 cod.civ.(nel
testo ante riforma del 2003) integra sia la violazione dei doveri
verso la società ex art.2393 cod.civ. sia quella degli obblighi
inerenti la conservazione del patrimonio sociale ex art.2394
cod.civ. a garanzia dei creditori sociali;
che a tale chiara affermazione -peraltro implicante un giudizio
di fatto di pertinenza del giudice di merito (Cass.n.15955/12)-,
non specificamente censurata in ricorso, la sentenza
impugnata ha aggiunto l’esposizione delle ragioni per le quali,
applicando il regime della prescrizione della azione dei creditori
sociali -cui è comunque estranea la sospensione di cui
all’art.2941 n.7 cod.civ.- e quindi il principio secondo cui tale
prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui
l’insufficienza patrimoniale della società «risulta» (art.2394
comma 2 cod.civ.) cioè diventa oggettivamente conoscibile dai
terzi creditori, tale decorrenza iniziale non possa non
individuarsi, nella specie, nella data della dichiarazione di
fallimento della società (nel luglio 2004), stante la presunzione
semplice di coincidenza tra tale data e la suddetta conoscibilità
da parte dei terzi in unione con la mancanza di prova di una
diversa decorrenza offerta dall’eccipiente;
che tali ragioni si mostrano, da un lato, conformi in diritto alla
consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.ex multis
n.13378/14; n.17121/10; n.9619/09), ed in fatto (quanto alla
mancanza di prova contraria) non superati da specifiche
Ric. 2015 n. 11483 sez. MI – ud. 14-11-2017
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quella dei creditori sociali, tenuto anche conto che, nella

censure in ricorso, limitandosi il ricorrente a valorizzare i rilievi
del consulente d’ufficio in ordine alla percepibilità da parte di
amministratori e sindaci, sin dalla approvazione del bilancio
relativo all’esercizio 1997, delle irregolarità di -bilancio dalle
quali doveva evincersi la perdita del capitale sociale: rilievi che

però il proprio convincimento -che non risulta fatto oggetto in
ricorso di censure afferenti agli specifici dati esposti in
sentenza- secondo cui l’evidenza del deficit di bilancio del 1997
poteva valere per gli organi sociali, non anche per i terzi
creditori;
che neppure il terzo motivo merita accoglimento, avendo la
Corte territoriale pronunciato anche sul quantum, esponendone
peraltro, sia pure sinteticamente, le motivazioni facendo
riferimento ai criteri posti a base della liquidazione ed al
contenuto della consulenza tecnica svolta in primo grado che
ha ritenuto “esauriente e convincentemente motivata”;
che pertanto il rigetto del ricorso si impone;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore
della controparte costituita delle spese di questo giudizio, in C
15.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi) oltre spese generali
forfetarie e accessori di legge.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei

presupposti

per il

versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Ric. 2015 n. 11483 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare, precisando

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre

2017

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