Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30207 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20600-2017 proposto da:

FONDAZIONE SOCIO CULTURALE INTERNAZIONALE PASSARELLI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI IODICIE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2334/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2334/2/17 depositata in data 15 marzo 2017 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno (in seguito, la CTR), respingeva l’appello proposto dalla Fondazione Socio Culturale Internazionale “Passarelli” (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 3301/14/15 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (in seguito, la CTP), che ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento per II. DD. ed IVA 2009;

– La CTR osservava, tra l’altro, che la decisione dei primi giudici era ben fondata sulla consolidata giurisprudenza di legittimità, affermante l’inesistenza, non sanabile per costituzione della parte resistente, del ricorso introduttivo della lite tributaria notificato a mezzo di servizio postale privato, in luogo di quello universale pubblico e che, comunque, anche a voler superare questa prima ragione di rigetto del gravame, vi era da rilevare l’inammissibilità, per tardività del ricorso originario medesimo;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo l’Ente ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni normative, anche eurounitarie, poichè la CTR ha affermato l’inesistenza/inammissibilità del ricorso introduttivo della lite in quanto notificato tramite servizio postale privato;

– La censura è infondata. Va ribadito che “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. 30 settembre 2016 n.19467; Cass. Sez. Un. 29 maggio 2017 nn. 13452 e n. 13453). E’ poi vero che la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, ossia la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982. Nondimeno, va inoltre esclusa la retroattività della liberalizzazione operata da tale legge (cfr. Cass 11 ottobre 2017 n. 23887, anche per ampi riferimenti giurisprudenziali). La sentenza impugnata ha fatto piena e consapevole applicazione dei principii di diritto che precedono;

– Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni normative, anche unionali, in relazione all’ulteriore statuizione di rigetto del gravame fondata sull’accertata tardività del ricorso originario;

– La censura è inammissibile. Va ribadito che “Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. 14 febbraio 2012 n. 2108); nel caso di specie, considerato il rigetto dell’impugnazione della prima ratio decidendi, vi è carenza di interesse in relazione al presente motivo, in quanto per ciò solo il ricorso non può essere accolto;

– In conclusione, il ricorso va rigettato e al rigetto segue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 oltre Spese prenotate a debito.

La Corte da atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente

provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte della contribuente, dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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