Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30207 del 20/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 20/11/2019), n.30207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17936-2018 proposto da:

P.F., rappresentato e difeso dall’avvocato PICINELLI AMALIA e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3482/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 14.12.2012 P.F. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.s., comma 9, elevato nei suoi confronti in data 24.11.2012, nonchè del successivo e conseguente provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi notificatogli in data 12.12.2012. Nella narrativa dell’atto di opposizione il ricorrente contestava, tra gli altri motivi, l’assenza di idonea segnalazione della postazione mobile di rilevazione della velocità, in quanto quest’ultima non era stata preannunciata da cartelli mobili. Ad avviso del ricorrente, la presenza di segnaletica fissa di avviso sulla strada interessata dal controllo non sarebbe stata sufficiente, posto che in concreto il superamento della velocità massima consentita era stato rilevato non mediante una postazione fissa, bensì attraverso una postazione mobile.

Si costituiva in giudizio la Prefettura di Cagliari resistendo all’opposizione ed invocandone il rigetto.

Con sentenza n. 116/2013 il Giudice di Pace di Cagliari rigettava il ricorso.

Interponeva appello il P. e si costituiva in seconde cure la Prefettura per resistere al gravame.

Con la decisione oggi impugnata, n. 3482/2017, il Tribunale di Cagliari respingeva l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione P.F. affidandosi a tre motivi.

La Prefettura di Cagliari, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe errato nel ritenere adeguata la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con riguardo alla presenza dei segnali di avviso della postazione di rilevamento della velocità, faceva solo riferimento ad un “cartello stradale posto al km.13+200” senza chiarire se si trattasse di segnale fisso o mobile. Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di segnalazione della postazione di rilevamento mobile della velocità sarebbe ottemperato soltanto mediante cartelli mobili, essendo quelli fissi destinati a preavvisare gli automobilisti delle sole postazioni di controllo fisse.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 142 C.d.S., e del D.M. 15 agosto 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare che, in base al parere del Dipartimento per i Trasporti terrestri del 7 agosto 2008, prodotto in atti del giudizio di merito, l’uso dei cartelli permanenti di avviso del controllo della velocità per preannunciare l’esistenza di postazioni mobili “ancorchè non vietato dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere” (cfr. pagg.9 e 10 del ricorso).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione secondo cui a fianco della vettura del P., al momento del controllo, vi era altra vettura in fase di sorpasso, il che legittimava il dubbio che la violazione della velocità massima consentita sul tratto di strada rilevata dallo strumento fosse in effetti riferita ad altro veicolo.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto tanto per la loro connessione, che in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente ne ha proposto una trattazione unitaria, sono infondate.

Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa, peraltro anche dalla P.A. ritenuta espressamente, nel parere del 7.8.2008 richiamato nel secondo motivo di ricorso, “non vietata dalle vigenti disposizioni” (cfr. pag.9 del ricorso). Sul punto va osservato che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto assistita dalla cd. fede privilegiata la constatazione degli operanti, contestuale alla rilevazione della velocità eccessiva del veicolo condotto dal P., circa la riferibilità del controllo proprio alla vettura del ricorrente, trattandosi di constatazione riferita ad elementi oggettivi (velocità e numero di targa del veicolo) rilevati in modo certo da apparato debitamente omologato. Il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008, Rv.603201; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17754 del 21/08/2007, Rv. 599742; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14097 del 28/05/2008, Rv. 604116; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23500 del 31/10/2006, Rv. 593160; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9532 del 24/04/2006, Rv. 588646), merita di essere confermato.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019

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