Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30207 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30207 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 11004-2015 proposto da:
CAPUTI ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI n.11, presso lo studio dell’avvocato LUISA FONTI, che
Io rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ T.S.M. -TINTORIA STAMPERIA
DEL MOLISE- S.P.A.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 329/2014 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO, depositata il 13/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Data pubblicazione: 15/12/2017

Il Collegio
rilevato che, con ricorso passato per la notifica postale il 6
maggio 2015, CAPUTI ALFREDO ha proposto ricorso per
cassazione della sentenza n. 329/2014, depositata in data 13
novembre 2014, con la quale la Corte di appello di .

sentenza con cui il Tribunale di Campobasso aveva rigettato
l’opposizione allo stato passivo del fallimento T.S.M. S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE diretta ad ottenere il riconoscimento del
privilegio sul credito ex art.2751 bis n.2 cod.civ.,
confermandone la non spettanza in quanto le prestazioni
professionali da lui svolte in favore della società poi fallita
(redazione del piano industriale 2004-2009 e del bilancio al
31.12.2004) non erano assimilabili alla prestazione d’opera
intellettuale di un professionista estraneo all’impresa,
rientrando piuttosto nell’attività propria delle sue funzioni di
consigliere di amministrazione (e poi di liquidatore) della
medesima società;
che l’intimata curatela non ha svolto difese;
considerato che con il primo motivo il ricorrente censura, sotto
il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la
statuizione con la quale la Corte di appello ha ritenuto carente
di prova la domanda, nonostante tanto il Giudice delegato
quanto il Tribunale avessero ritenuto provata l’attività
professionale svolta -siccome non contestata tra le partiavendo ammesso al passivo il credito, sia pure in via
chirografaria;
che con il secondo motivo il ricorrente censura, sotto il profilo
della violazione di legge e del vizio di motivazione, la
statuizione con la quale la Corte di appello ha ritenuto di
escludere ogni compenso in capo ad esso ricorrente per
Ric. 2015 n. 11004 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

Campobasso ha respinto il gravame interposto avverso la

l’attività professionale in questione, quando invece un esame
accurato e corretto delle acquisizioni probatorie avrebbe
dovuto far ritenere accertata la natura privilegiata del credito
vantato;
che il ricorrente ha depositato memoria;

semplificata della motivazione;
ritenuto che i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente,
sono inammissibili, sotto più profili;
che, in primo luogo, il ricorso non coglie la

ratio

della

statuizione impugnata, che non risiede nella mancanza di
prova dello svolgimento delle attività allegate dall’odierno
ricorrente a giustificazione del credito azionato (qualificato dal
tribunale nell’ambito del diritto ad un compenso aggiuntivo ex
art.2489 cod.civ.), bensì della riconducibilità della sua causa ad
un rapporto d’opera professionale distinto dal rapporto relativo
alle funzioni di amministratore (e di coliquidatore) intercorso
tra il ricorrente e la società fallita;
che, sul punto, il ricorrente si limita ad affermare
genericamente di aver ricevuto incarico, in qualità di dottore
commercialista e non di consigliere, dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione per la redazione del piano
industriale, senza precisare la fonte di prova di tale
affermazione né se tale prova sia stata acquisita agli atti;
che le affermazioni in diritto esposte nella sentenza impugnata
non si discostano dalla consolidata giurisprudenza di questa
Corte -condivisa dal Collegio-, che ha più volte evidenziato
come il contratto tipico che lega l’amministratore e la società
non sia un contratto d’opera ex art. 2222 c.c., in quanto l’opus
di amministrazione che 4spgli si impegna a fornire non è, a
differenza di quello del prestatore d’opera, determinato dai
Ric. 2015 n. 11004 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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che sussistono le condizioni per la redazione in forma

contraenti

preventivamente

ne’

è

determinabile

aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività
d’impresa, ed ha quindi negato al credito per compenso di tale
attività il privilegio generale di cui all’art. 2751 bis n. 2
cod.civ.(cfr. Cass.n. 4769/14; n. 9911/07; n. 13805/04; n.

n.2759/16; n.13956/16), ancorchè a svolgerla possano essere
chiamati dei professionisti legali o commerciali e quantunque il
compimento di una parte delle operazioni richieste possa
implicare la soluzione di problemi anche complessi;
che pertanto la declaratoria di inammissibilità si impone, senza
provvedere sulle spese in assenza di difese dell’intimato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre
2017

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Il

e idertr

2769/02; cfr.anche, per profili connessi: Cass.n.22046/14;

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