Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30206 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso l’avvocato ALBERTO

D’AURIA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’AVINO ARCANGELO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 19 maggio 2009 la Corte d’appello di Napoli rigettava il ricorso di S.S. volto ad ottenere l’equa riparazione, ex art. 6 paragrafo 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo, del danno da violazione della durata ragionevole del processo da lui promosso in data 20 giugno 1995 e tuttora pendente dinanzi al Tar Campania, per ottenere differenze retributive connesse al lavoro straordinario di vigile urbano del comune di (OMISSIS).

Motivava che la domanda, di scarsissimo valore economico, era palesemente inammissibile ed inoltre infondata, come da consolidata giurisprudenza amministrativa; e che l’inerzia per oltre 13 anni del ricorrente nel depositare l’istanza di prelievo rivelava la finalità di ottenere l’equa riparazione per il ritardo.

Avverso il provvedimento, non notificato, il S. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 29 novembre 2009.

Resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

All’udienza del 14 novembre 2011 il procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Anche se ai fini dell’esclusione del danno da irragionevole durata del processo non è necessaria l’eccezione di parte qualora siano ravvisabili circostanze di fatto impeditive, in concreto, del riconoscimento dell’equo indennizzo (da considerare presuntivamente ricollegato alla durata eccessiva del processo presupposto), si osserva come l’infondatezza della domanda e financo l’inammissibilità non siano, di per sè, preclusive del diritto, qualora il processo conclusosi con sentenza di rigetto abbia in effetti violato il canone ordinario di durata ragionevole, pari ad un triennio per il primo grado di un processo di non rilevante complessità.

Il contrario principio sotteso alla pronuncia della Corte d’appello di Napoli si pone quindi in contrasto con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione dei diritti dell’uomo e con la conforme disciplina di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89.

Il decreto impugnato dev’essere quindi cassato e, in carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può decidere la causa nel merito. Stimato quindi il ritardo eccessivo in anni 13, rispetto al termine triennale ragionevole in un processo di media complessità, si deve liquidare l’equo indennizzo in Euro 6.500,00 con gli interessi legali dalla domanda, in applicazione dei consolidati parametri giurisprudenziali in materia.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero e complessità delle questioni svolte.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di S.S., della somma di Euro 6.500,00, con gli interessi legali dalla domanda; Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali del primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.095,00, di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti, e della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; da distrarre in favore dell’avv. Arcangelo D’Avino, antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 Novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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