Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30206 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20574-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., G.A., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/3/2017 della COMMISSIONE TRIBTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. PIERPAOLO GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 64/3/17 depositata in data 3 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto da G.T. avverso la sentenza n. 197/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro (in seguito, la CTP), la quale ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2007;

– La CTR osservava in particolare che la questione oggetto di lite ossia l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sulle cessioni/acquisti di materiale legnoso, nelle more processuali risultava pregiudicata da una pronuncia inter partes divenuta irrevocabile in relazione ad una diversa annualità fiscale oggetto di verifica, ma sulla base del medesimo PVC, e quindi per effetto “espansivo” di tale giudicato esterno, favorevole al contribuente sulla spettanza dell’agevolazione de qua, in assenza di accertamento tecnico della natura non legnosa del materiale oggetto di cessione;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I’ Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Le eredi di G.T., nel frattempo deceduto, sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., poichè la CTR ha affermato l’effetto espansivo preclusivo del giudicato esterno intervenuto inter partes relativamente ad altra annualità fiscale e sul punto della applicabilità dell’aliquota agevolata IVA alle cessioni di materiali legnosi.

– La censura è fondata. Va ribadito che: “L’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento” (Cass. 9 ottobre 2015 n. 20257); inoltre, “Le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto, atteso che, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, la certezza del diritto non può tradursi in una violazione dell’effettività del diritto euro-unitario” (Cass. 4 maggio 2016 n.8855);

– La sentenza impugnata è in evidente contrasto con entrambi i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. Per un verso infatti non può certamente considerarsi “medesimo accertamento di fatto” quello relativo alla natura legnosa delle merci cedute in annualità diverse, trattandosi pur sempre di cessioni singole e per nulla necessariamente omologhe, rispetto alle quali quindi risulta comunque necessario uno specifico e puntuale accertamento in fatto della natura merceologica dell’oggetto delle cessioni medesimi, per quanto qui di interesse ai fini della concreta applicabilità dell’aliquota IVA agevolata;

– Per altro verso ed in ogni caso, la natura “armonizzata” dell’imposta oggetto della lite impedisce un’automatica estensione dell’effetto del giudicato esterno, ma richiede una puntuale valutazione di merito in ordine alla conformità della “norma particolare” costituita da tale giudicato al diritto eurounitario, che la CTR calabrese non ha in alcun modo espletato;

– La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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