Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30206 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30206 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 1703-2016 proposto da:
VASSALLO ANGELA, VASSALLO CLAUDIA, VASSALLO MONICA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI
13, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO PARISI,
rappresentate e difese dall’avvocato MARCO FAVAR0′;
– ricorrenti contro
IMPRESA COSTRUZIONI CAMPANOTTA WALTER, COMUNE DI
ALTOFONTE, PUPELLA ROBERTO;
– intimati avverso la sentenza n. 890/2015 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata 1’11/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

Data pubblicazione: 15/12/2017

Il Collegio
rilevato che con ricorso depositato in data 11.01.2016 le Sig.
re Angela, Claudia e Monica Vassallo hanno proposto ricorso
per Cassazione avverso la sentenza depositata in data

gravame interposto dall’Impresa Costruzioni Campanotta
Walter avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva
rigettato la sua domanda di condanna del Comune di Altofonte
al pagamento della somma di C 25.337,89 a titolo di compenso
per alcuni lavori extra capitolato realizzati su indicazioni verbali
del direttore dei lavori, e per altre categorie di lavori
contrattuali, realizzati ma non contabilizzati esattamente,
eseguiti dall’impresa nell’esecuzione di un contratto di appalto
che era stato aggiudicato in suo favore, ha invece, in riforma
della sentenza di primo grado, accolto -relativamente ai lavori
addizionali extra capitolato- la domanda dell’Impresa nei
confronti del dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale geom.
Domenico Vassallo (deceduto nelle more del processo di primo
grado, proseguito perciò nei confronti delle sue eredi Angela,
Monica e Claudia Vassallo) ritenendolo responsabile ex lege
della acquisizione dei beni e servizi in mancanza di rituale
impegno di spesa;

Ric. 2016 n. 01703 sez. MI – ud. 14-11-2017
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20/05/2015 con cui la Corte d’Appello di Palermo, respinto il

che gli intimati, Impresa Costruzioni Campanotta Walter,
Comune di Altofonte e Arch.Roberto Pupella, non hanno svolto
difese;
considerato che le ricorrenti propongono un unico motivo di

cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello pronunziato la
sentenza in spregio del divieto di ultra petita sancito dall’art 112
cod.proc.civ. applicando nella specie il disposto dell’art.23
D.L.n.66/1989 convertito in L.n.144/1989, in luogo di quello
(ritenuto dalla Corte inapplicabile ratione temporis) dell’art.191
comma 4n D.Lgs.n.267/2000 invocato dalla Impresa in atto di
appello;
ritenuto che questa Corte ha più volte precisato come la
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ‘che vincola il
giudice ex art. 112 cod.proc.civ., riguardi il petitum (che va
determinato con riferimento a quello che viene domandato sia
in via principale che in via subordinata, in relazione al bene
della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che
in proposito siano state sollevate dal convenuto), ma non
riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o
implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano
stati allegati quali

causa petendi

dell’esperita azione una

qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti,

Ric. 2016 n. 01703 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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ricorso denunciando la violazione dell’art 360 comma 1, n.4

avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina
giuridica gli atti ed í fatti che formano oggetto della
contestazione, sempre che sia rispettato l’ambito delle questioni
proposte e siano stati lasciati immutati il petitum e la causa

di fatto (cfr. ex multis: n.8479/02; n.15186/04; n.67467/11: n.
19424/13; n.17075/15);
che, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, ciò vàle
anche per il giudice d’appello, il quale può dare al rapporto in
contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella
data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti,
avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina
giuridica gli atti e i fatti che formano aggetto della
controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione
e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè
nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite
di lasciare inalterati il “petitum” e la “causa petendi” e di non
introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cfr.
Cass. n.4008/2006);
che nella specie la Corte distrettuale non si è discostata da tali
principi, essendosi -in virtù del noto principio iura novit curialimitata ad applicare ai fatti, come dedotti dalla Impresa e
risultanti dalle prove testimoniali non oggetto di specifiche

Ric. 2016 n. 01703 sez. M1 – ud. 14-11-2017
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petendi, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi

contestazioni, il disposto di una norma di legge diversa da
quella richiamata dalla appellante, rilevandone peraltro la
_ sostanziale identità di contenuto;
che pertanto il ricorso è inammissibile a norma dell’art.360 bis

questioni di diritto in modo conforme alla- giurisprudenza della
Corte e non offrendo l’esame del motivo di ricorso elementi per
mutare l’orientamento della stessa;
che non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio, non
avendo gli intimati svolto difese;
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R.
n.115/2002, della sussistenza – dei presupposti per il
versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, neUa camera di consiglio del 14 novembre
2017

cod.proc.civ., avendo il provvedimento impugnato deciso le

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