Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30205 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F. (cod.fisc. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso l’avvocato SCARDIGLI

MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato DIAZ PIETRO NATALE

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 754/2007 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 07/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di divorzio tra T.F. e F.M. A., la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 3-7 dicembre 2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n 855/2006, elevava l’importo dell’assegno divorzile a favore della F. ad Euro 450,00 mensili.

Ricorre per cassazione, il T., sulla base di quattro motivi. Non svolge attività difensiva la F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi primo, secondo, quarto, attinenti a vizio di motivazione, vanno dichiarati inammissibili, per inadeguatezza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato ma ancora operante per i rapporto pregressi (per tutte, Cass., n. 2694 del 2008).

Nel primo e secondo motivo si enunciano apoditticamente i “fatti controversi”, senza alcuna specificazione del contenuto o indicazione della loro decisorietà. Nel quarto, si indicano ben tre fatti controversi, senza che si comprenda appieno dove termini la “sintesi”, ed inizi la trattazione del motivo; ancora una volta manca nella “sintesi” il riferimento alla decisorietà.

Può dunque esaminarsi soltanto il terzo motivo, relativo a violazione della L. divorzio, art. 5, comma 6 con quesito dedotto adeguato.

Il motivo è comunque infondato.

Lamenta il ricorrente che il Giudice a quo abbia considerato, determinando l’importo dell’assegno per la F., pure gli esborsi per una nuova abitazione, dovendo restituire l’attuale al marito che ne è proprietario esclusivo, mentre essa si trova ancora nella predetta abitazione. Correttamente invece il Giudice a quo ha tenuto conto di tale profilo, che presenta sicuramente il requisito dell’attualità, posto che è stata revocata l’assegnazione della casa coniugale alla F., e il T. ha titolo per agire esecutivamente.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la F..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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