Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30205 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30205 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9801-2016 proposto da:
BENVENUTO ALAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DEI QUATTRO VENTI n.162, presso lo studio
dell’avvocato LAURA LUCIDI, rappresentato e difeso da se
medesimo;

– ricorrente contro
FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ INDUSTRIA ALIMENTARE
MEDITERRANEA S.R.L. c.f.00793730672 IN LIQUIDAZIONE, in
persona del curatore fallimentare p.t., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA IGNAZIO GUIDI n.75, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO RIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato NIASSIMO
BERTOLA;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 15/12/2017

avverso il decreto n. cronol. 73/2016 del 22/03/2016 del
TRIBUNALE di MACERATA del 09/12/2015, depositata il
22/03/2016; •
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA IARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 09801 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

R.G.n. 9801/2016
Ordinanza
La Corte:
Premesso:
Con decreto in data 9/12/2015- 22/3/2016, il Tribunale di Macerata ha
ammesso alla stato passivo del Fallimento della Industria Alimentare
Mediterranea srl in liquidazione, in prededuzione il credito di euro 66200,00

cpa sul detto compenso, ed ha compensato per la metà le spese, condannando
il Fallimento alla corresponsione della residua metà, come liquidata.
Il Tribunale ha ritenuto provato:a) il mandato professionale conferito dalla
società all’avv.Benvenuto per l’assistenza nella instauranda procedura
concordataria e nella redazione del ricorso per l’ammissione non sulla base dei
due contratti, ed in particolare di quello del 10/3/2011, perché privi di data
certa né utilizzabile allo scopo il verbale del Cda del 13/3/2011, che
menzionava genericamente un “avvenuto affidamento dell’assistenza della
società nella procedura di concordato all’avv.Maurizio Benvenuto”, senza alcun
riferimento alle modalità, rilevando che detto verbale pur dava contezza
dell’esistenza del rapporto professionale, del quale faceva menzione lo stesso
ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, così come la
richiesta di chiarimenti del commissario giudiziale indirizzata alla società presso
detto avvocato;b) l’espletamento delle attività in adempimento del mandato.
Ha considerato, ai fini del quantum, non il contratto del 10/3/2011, privo di
data certa, ma la tariffa professionale ex D.M. 127/2004, art.4 , riconoscendo
all’avv.Benvenuto peraltro la metà del compenso, avendo la società conferito
incarico per lo svolgimento delle medesime attività anche al commercialista
dott. Camillo Catana Vallemani, che a sua volta aveva chiesto l’ammissione al
passivo, atteso che, pur trattandosi di due distinti mandati, non era stato
provato lo svolgimento di attività distinte ed almeno in parte non coincidenti ,
avendo i due professionisti presentato istanza di ammissione per le medesime
attività.
Ricorre l’avv.Benvenuto sulla base di due motivi; il Fallimento si difende con
controricorso.

vantato dall’avv.Maurizio Benvenuto ed in chirografo l’ulteriore credito per iva e

Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Rileva quanto segue.
Il ricorrente denuncia i vizi ex art.360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., sostenendo la
violazione e falsa applicazione dell’art.2704 cod.civ., la violazione delle norme
ex art.115 e 116 cod.proc.civ., per la mancata valutazione delle dichiarazioni

motivazione in relazione alla non ammissione della prova testimoniale richiesta.
Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, deve ritenersi sostanzialmente
inammissibile, atteso che con lo stesso, il ricorrente oppone la propria
ricostruzione a quella operata dal Tribunale, che ha escluso la data certa del
contratto del 10/3/2011 per il mero, generico richiamo nel verbale del Cda, ma
ha ritenuto provato il rapporto professionale, anche sulla base degli altri
e!ereenti partitamente evidenziati.
Ora, il ricorrente in particolare sostiene che il verbale del Cda del 13/3/2011
dovrebbe ritenersi idoneo a provare la data certa del contratto del 10/3/2011,
ma è agevole rilevare che il cd.fatto equipollente ex art. 2704 cod. civ., comma
1, ultima parte, deve essere tale da attribuire in modo certo l’anteriorità al
documento, e nel caso, il Giudice del merito ha congruamente ritenuto il
carattere generico del riferimento nel verbale del Cda all’avvenuto affidamento
dell’incarico all’avv.Benvenuto, non idoneo come tale a determinare l’effetto
voluto dalla parte.
Il ricorrente inoltre sostiene che il primo contratto di mandato del 28/2/2011
avrebbe data certa, ma detta deduzione è in frontale contrasto con il rilievo
operato dal Tribunale, che tale mandato sarebbe stato rinunciato
dall’avv.Benvenuto(vedi pag. 2 del decreto).
Quanto alla mancata considerazione delle prove atipiche ed alla mancata
ammissione della prova testimoniale richiesta(prova testimoniale della quale la
parte neppure indica i capitoli, da cui già l’evidente inammissibilità del motivo
sul punto), deve concludersi per l’inammissibilità, atteso che la parte ha inteso
sostanzialmente opporre alla valutazione dei fatti operata dalla Corte del merito
lin nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla

autografe dei componenti all’epoca del Cda, sigg. Dipinto e Reina; e l’omessa

revisione del ragionamento decisorio né costituisce un terzo grado ove far
valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (così le pronunce delle
sez. un., del 7/4/2014, n.8053 e del 29/3/2013, n. 7931).
E detta differente valutazione, già inammissibile come motivo di ricorso nel
regime di cui all’art.360 n.5 c.p.c. anteriore alla modifica apportata dal d.l.
22/6/2012, n.83, convertito nella legge 7/8/2012, n.134/2012, lo è ancor più a
seguito della riforma, applicabile nella specie ratione temporis, atteso che,

soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, nei limiti in cui l’anomalia motivazionale si tramuti in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla
esistenza in sé della motivazione, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto delle altre risultanze processuali(nelle
ipotesi quindi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto • di “sufficienza” di
motivazione).
Col secondo mezzo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione
dell’art.7 del d.m. 127/2004, per la divisione al 50% del compenso,
sostenendo la diversità delle competenze professionali con il commercialista.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, sul punto, ha rilevato che i due professionisti avevano svolto la
relative prestazioni sulla base di due diversi mandati, che non era stato provato
che si trattasse di attività distinte, o in tutto o in parte, che i due professionisti

come ritenuto nella pronuncia delle S.U. 8053/2014 cit., è oggi denunciabile

avevano indicato nella domanda di ammissione al passivo le medesime attività,
e che pertanto, per evitare la duplicazione dei compensi, occorreva riconoscere
all’avv.Benvenuto la metà dell’importo allo stesso riconosciuto.
Tale conclusione non può ritenersi corretta, visto che non può assolutamente
considerarsi che l’avvocato ed il commercialista abbiano svolto le medesime
attività, considerata la differenza in re ipsa tra le due diverse competenze
professionali, da cui consegue che ciascuno dei due professionisti ha svolto LI
l’attività propria del relativo profilo professionale,

da ciò conseguendo che

all’avv.Benvenuto deve essere riconosciuto per intero il compenso previsto dal
d.m. 127/2004 per l’attività professionale espletata.
Conclusivamente, dichiarato inammissibile il primo motivo, va accolto il
secondo motivo e, cassata la pronuncia impugnata, la causa va rinviata al
Tribunale di Macerata in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese
del presente giudizio.
P.Q.M.

motivo; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al
Tribunale di Macerata in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, in data 14/11/2017

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo

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