Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30204 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. (c.f. (OMISSIS)), in proprio nonchè nella

qualità di tutrice del figlio interdetto V.R.,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

POLITO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il

18/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione tra G.M. e V.V., la Corte d’Appello di Bari, con provvedimento 10-giugno-12 agosto 2008, rigettava il reclamo proposto dal V. avverso il provvedimento in data 12 novembre 2007 del Tribunale di Bari, che aveva revocato l’obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio delle parti, R., maggiorenne, ma dichiarato interdetto.

Ricorre per cassazione ex art. 111 Cost. la G.. Non ha svolto attività difensiva il V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 70, 72, 101, 102, 331 c.p.c., L. divorzio, art. 4 omessa notifica del ricorso al Pubblico Ministero.

Il motivo è infondato.

E’ bensì vero che la L. n 74 del 1987, art. 13 riforma del divorzio, ha prescritto, per i provvedimenti modificativi della pronuncia di divorzio, relativi ai figli, la “partecipazione” del P.M. Si tratta, all’evidenza, di intervento obbligatorio (al riguardo, Corte Cost., n 116 del 1992), dunque non appare necessario provvedere alla notifica o all’integrazione del contraddittorio. Nella specie, è pacifico che il P.G. si sia costituito ed abbia assunto conclusioni.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 147, 148, 155 c.c. e vizio di motivazione, in ordine all’obbligo di mantenimento del figlio delle parti; con il terzo, ulteriore violazione dell’art. 155 c.c. e vizio di motivazione, in ordine al mancato accoglimento della richiesta di indagini tributarie sui redditi di V.V..

I motivi possono trattarsi congiuntamente per connessione, e vanno dichiarati inammissibili.

Non si ravvisa violazione alcuna di norma di legge. La ricorrente tende a proporre differenti valutazioni di fatto rispetto a quelle proprie della sentenza impugnata, insuscettibili di controllo in questa sede. Il Giudice a quo, con motivazione congrua e non illogica, chiarisce che il V. gode soltanto di una modesta pensione INPS, mentre il figlio ne percepisce una di invalidità, con accompagnamento, di importo superiore, e la G. è titolare di pensione superiore a quella del marito e del figlio precisa altresì la Sentenza impugnata che l’indennità di accompagnamento, pur non costituendo reddito in senso tecnico, viene direttamente utilizzata – circostanza non negata dalla G. – per far fronte ai bisogni del figlio. Sul punto, non vi è specifica censura della ricorrente.

Stante l’accertata situazione economica delle parti e del figlio R. il Giudice a quo non ha, all’evidenza, accolto l’istanza di indagine tributaria, ciò che sicuramente rientrava nella sua discrezionalità, incensurabile in questa sede (per tutte, Cass. n 15085 del 2008).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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