Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30204 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30204 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 28613-2016 proposto da:
LA MORGIA AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO
COSTANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUDOVICO
DE BENEDICTIS;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO TIRINO SRL, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI, 11, presso lo studio ACDLEX, rappresentata e difesa
dall’avvocato SERGIO DELLA ROCCA;

controricorrente

avverso il decreto n. R.G. 1049/2016 del TRIBUNALE di PESCARA,
emesso il 14/10/2016;

Data pubblicazione: 15/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 28613 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

R.G.n. 28613/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con decreto del 16/11/2016, il Tribunale di Pescara ha respinto l’opposizione
dell’avv.Augusto La Morgia nei confronti del Fallimento Tirino srl intesa ad
ottenere il riconoscimento della prededucibilità del credito insinuato(attività
professionale per la predisposizione e presentazione della domanda di

l’ammissione del credito di euro 20.000,00 in privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c.,
oltre interessi e del credito per iva e cpa al chirografo.
Ricorre l’avv.La Morgia, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
Si difende il Fallimento con controricorso, illustrato con memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Con l’unico motivo, che denuncia violazione dell’art. 111 II comma I. fall., il
ricorrente lamenta che al credito non è stata riconosciuta la collocazione in
prededuzione.
Il motivo appare manifestamente fondato.
Come affermato nelle pronunce 22450/2015 e 23108/2016, tra le altre, il
credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza
per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo,
rientra “de plano” tra i crediti sorti “in funzione” di quest’ultima procedura e,
come tale, a norma dell’art. 111, comma 2, I.fall., va soddisfatto in
prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione,
-debba essere accertato, con valutazione “ex post”, che la prestazione resa sia
stata, concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.
La norma detta infatti un precetto di carattere generale che, per favorire il
ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto
un’eccezione al principio della par condicio ed ha esteso la prededucibilità a
tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn.
8533/013, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra de plano
(Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il “risultato”

concordato preventivo, domanda poi rinunciata) e per l’effetto ha confermato

delle prestazioni (certamente strumentali all’accesso alla procedura minore) da
questi eseguite, ovvero la loro concreta utilità per la massa.
I due concetti, di funzionalità ed utilità concreta, non possono infatti fra di loro
essere confusi, atteso che la norma di cui all’art. 111 II comma I.fall.
risulterebbe priva di sensb, e non potrebbe mai ricevere applicazione nel
fallimento consecutivo, se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di
ottenere l’ammissione al concordato dovesse essere valutata ex post e con

E il Tribunale di Pescara ha di contro considerato proprio il profilo dell’utilità ex
post dell’attività del professionista.

Né tale criterio è contraddetto dalla pronuncia 24791/2016, che riprendendo
precedenti arresti, ha ribadito che l’art. 111, comma 2, I.fall., nell’affermare la
prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e
teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a
regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura,
ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e,
conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio; e che il carattere
alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della
prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile
collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare,
con valutazione da compiersi “ex ante”, il vantaggio arrecato alla massa dei
creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è
riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di
motivazione.
Tale distinguo è inapplicabile nella specie, in cui il credito non è stato
contestato sotto il profilo della funzionalità, ma della concreta utilità, secondo
un principio non corretto, per quanto sopra visto.
Va cassato pertanto il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, questa corte può decidere nel merito ed ammettere in
prededuzione il credito del ricorrente. Le spese di lite, liquidate come in
dispositivo,seguono la soccombenza.
P.Q.M.

riguardo al fallimento anziché alla procedura minore.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel
merito, riconosce la prededuzione al credito già ammesso; condanna il
Fallimento alle spese, liquidate in euro 5100,00, di cui euro 100,00 per esborsi;
oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 14 novembre 2017

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