Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30203 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G.B. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARONNA ANDREA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.O. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso l’avvocato BOITANI Edoardo,

rappresentata e difesa dagli avvocati CHINNICI ROCCO, DOMENICO

CHINNICI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1363/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di divorzio tra P.G.B. e M.O., la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 18-7/21- 10-2008, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 6- 22/6/2007, in punto assegno per la moglie.

Ricorre per cassazione il P. sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. divorzio, art. 5, comma 6 nel quesito ex art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, che la mancanza di mezzi adeguati deve essere “correlata” al divorzio. Pur non essendo del tutto chiara l’affermazione del ricorrente, va precisato che, per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 2156 del 2010), la mancanza di mezzi dell’avente diritto rileva in quanto questi non sia in grado di godere del tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale; in tal senso, in mancanza di più specifici elementi probatori, anche la disparità di reddito tra i coniugi può essere indice del tenore di vita pregresso (è pacifico, comunque, nella specie, tra le parti, come chiarisce il Giudice a quo, che la M. abbia subito un significativo decremento di reddito).

Ogni altra argomentazione svolta, nella trattazione del motivo, è estranea al quesito proposto, ai sensi del predetto art. 366 bis c.p.c., e non può quindi essere esaminata. Il motivo appare pertanto infondato.

Il secondo motivo relativo a vizio di motivazione, appare inammissibile, mancando la sintesi omologa ai quesiti di diritto al riguardo (Cass. n. 2694 del 2008).

Il terzo motivo attinente al regime delle spese del giudizio di appello appare assorbito: all’evidenza, per quanto si è detto, l’appello del P. non poteva essere accolto, e dunque esattamente egli è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in ragione di due terzi. Ciò, tenuto altresì conto della vicenda processuale, nella sua interezza.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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