Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30203 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18208-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA VERANDA DI B.A. & S. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2320/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 13/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2320/21/16 depositata in data 13 giugno 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (in seguito, la CTR) accoglieva l’appello proposto dalla La Veranda snc di B.A. & S. (in seguito, la contribuente) e respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 456/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Enna (in seguito, la CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004;

– La CTR osservava in particolare che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, le pretese creditorie erariali non trovavano adeguato fondamento nelle verifiche istruttorie, in particolare mediante indagini bancarie, sicchè la rideterminazione quantitativa di dette pretese effettuata dalla CTP non poteva essere confermata e, per l’effetto, annullava integralmente l’atto impositivo impugnato;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I’ Agenzia delle entrate deducendo tre motivi;

– La società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 36 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, poichè la CTR non ha rilevato il difetto del contraddittorio processuale, trattandosi di avviso di accertamento societario e quindi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario, oltre che tra l’Ente impositore e la società contribuente, anche con i soci di questa;

– La censura è fondata. Al proposito, va ribadito che: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi” (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815);

– Va poi considerato che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto all’accertamento d’IVA e di altre imposte, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14 marzo 2018 n.6303; Cass. 21 ottobre 2015 n. 21340);

– Come eccepito con il mezzo in esame, la CTR siciliana non ha rilevato d’ufficio il difetto del contraddittorio nei confronti dei soci della società contribuente, pacificamente mai evocati nel presente processo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, e deve dichiararsi la nullità del processo nei gradi di merito;

– Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo, e la controversia va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Enna, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Enna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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