Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30203 del 15/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30203 Anno 2017
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 27318-2016 proposto da:
VEPAR S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO
DENZA n. 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
PAGNOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTO
CARRATELLI;

– ricorrente contro
CENTRO LOGISTICA S.R.L. in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
CORTESE;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/12/2017

nonchè contro
CURATELA DEL FALLIMENTO VEPAR S.R.L. in liquidazione e
PUBBLICO MINISTERO

-DELLA PROCURA GENERALE

DELLA REPUBBLICA DELLA CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO;
intimati

avverso la sentenza n. 1702/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 27318 sez. M1 – ud. 14-11-2017
-2-

R.G.n. 27318/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 27/10/2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha
respinto il reclamo ex art.18 legge fall. proposto da Vepar s eri in liquidazione e
Barbati Filomena, rilevando che il deposito delle somme richieste dal Tribunale
ex art.163 legge fall. era stato effettuato per euro 18600,00 oltre il termine

disposta la rimessione in termini, considerati i tempi della procedura ed il lasso
temporale tra il deposito della proposta e la quantificazione delle somme
richieste, né potevano essere restituite le somme versate da terzi, in quanto
appartenenti a terzi e per trattarsi di somme prededucibili.
Ricorre la Vepar srl in liquidazione, sulla base di tre motivi.
Solo Centro Logistica srl in liquidazione ha depositato controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Il ricorso è inammissibile già per la formulazione di tre motivi ex art.360
nn.3,4,5 cod.proc.,civ., seguiti da un’espositiva che si riferisce ai tre motivi
cumulativamente.
In ogni caso, anche a ritenere enucleabilii i tre motivi e distinguibili con le
lettere a,b,c pag. 6 e 7 del ricorso, deve ritenersi inammissibile per manifesta
infondatezza il primo motivo, atteso che, anche a ritenere di mero diritto la
questione fatta valere, di illegittimità del procedimento di revoca perché
avviato dal Tribunale a seguito della richiesta di proroga della parte, il Tribunale
correttamente ha aperto d’ufficio il procedimento di revoca dell’ammissione al
concordato,come previsto dall’art. 163, u.c. legge fall. che richiama l’art.173,
comma 1, legge fall.
Anche il secondo è manifestamente infondato, alla stregua delle pronunce
8100/2016 e 18704/2016; il terzo motivo non tiene in alcun conto la ragione
esposta dalla Corte d’appello.
Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della

assegnato del 31/12/2015, avente natura perentoria, né poteva essere

ricorrente alle spese.
P.Q.M.

g La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in euro 5.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,

ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 14/11/2017

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

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