Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30202 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 38, presso l’avvocato RANIERI

LUCREZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati CORUZZI FRANCESCO,

MOCCI MAURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 168, l’avvocato ANGELONI GIOVANNI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERNI LUCA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato D’ARMANDO FRANCO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, la Corte d’Appello di Bologna, con provvedimento del 3 novembre 2008, accoglieva il reclamo proposto da C.R. nei confronti di O.A., avverso il provvedimento del Tribunale di Parma del 21 giugno 2008, in punto assegno di mantenimento.

Ricorre per cassazione la O..

Resiste con controricorso il C., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA