Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30202 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 27/10/2021), n.30202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11591-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 900/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che su impugnazione di R.G.E. per ottenere l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 e le intimazioni di pagamento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 accolto in primo grado dalla CTP di Torino, ha dichiarato parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio quanto al provvedimento di fermo amministrativo, limitatamente ai debiti erariali riportati in nove cartelle, di cui ha indicato gli estremi, nonché dell’accertamento esecutivo (di cui ha riportato gli estremi). Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nullità della sentenza per mancante o apparente motivazione in ordine all’asserita illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento per cui è causa.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. Come questa Corte ha già affermato, deve infatti ritenersi affetta da nullità assoluta la sentenza della commissione tributaria regionale che risulti del tutto priva della esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, in particolare quando, come nel caso di specie, risulta impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare propria la tesi dell’appellante (cfr. 20648/2015). ovvero mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione (Cass. 18797 del 2018).

Ebbene, nella fattispecie non ricorre alcuna delle indicate carenze, contenendo la sentenza impugnata la descrizione del fatto e le ragioni della decisione, articolate in modo logico e congruo ancorché conciso e avendo motivato sulla notifica delle cartelle, laddove ha affermato che “per alcune delle cartelle di pagamento l’Agenzia non ha documentato l’intervenuta notificazione, altre sono risultate illegittimamente notificate a mezzo di posta da soggetto privato, altre ancora sono nulle in quanto notificate come irreperibile a soggetto che da altre notificazioni eseguite nel medesimo periodo risultava invece dimorante e residente all’indirizzo indicato”, riportandone gli estremi degli atti dei quali risultava documentata la regolare notificazione.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errata pronuncia in ordine all’illegittimità della notificazione delle cartelle di pagamento avvenuta mediante servizio di posta privata. In particolare: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1.

2.1 Questo motivo è fondato.

2.3 La giurisprudenza ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, per gli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019), fra i quali vanno annoverati anche gli atti tributari. In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., art. 4 è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 cit., art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali. (Cass. n. 15360 del 20/07/202).

Per altro il contribuente impugnando il provvedimento di fermo e con esso le cartelle ivi indicate, nonché l’accertamento esecutivo ha sanato le eventuali nullità delle notifiche con riferimento a quanto accertato dalla CTR.

Il ricorso va pertanto accolto con riferimento al secondo motivo, rigettato il primo, e la sentenza conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte per un nuovo esame. La CTR provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

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