Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30201 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AGRIGENTO, Elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico

Cesi, n. 72, nello studio dell’avv. Domenico Bonaccorsi di Patti;

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Galluzzo Diego;

– ricorrente –

contro

O.S., O.G., O.R. SOC. COOP.

VALLE DEL SOLE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 420 della Corte di appello di Palermo,

depositato in data 31 marzo 2008;

sentita la relazione all’udienza del 14 ottobre 2011 del consigliere

dott. Campanile Pietro;

Sentito l’avv. Domenico Bonaccorsi di Patti, munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CESQUI Elisabetta, la quale ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto da S., G. e O.R. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 4 maggio 2004, in parziale riforma della stessa, liquidava il danno correlato all’occupazione espropriativa di un terreno appartenente, in comproprietà, agli appellanti in Euro 201.017,00, condannando il Comune di Agrigento al relativo pagamento.

Veniva altresì accolta la domanda di garanzia riproposta da detto ente territoriale, nei limiti di Euro 123.693,00, pari ai costi per l’espropriazione, maggiorati degli interessi legali.

1.1 – Per la cassazione di tale decisione tale ente proponeva ricorso, affidato a un motivo.

Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico motivo si deduce “omessa o contraddittorietà della motivazione” in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale, pur avendo accolto la domanda del Comune di essere garantito dalla cooperativa edilizia Valle del Sole, non aveva provveduto, senza fornire al riguardo alcuna giustificazione, alla rivalutazione anche di tale importo, così come quello attribuito ai proprietari del terreno.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel luglio dell’anno 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.2 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.

2.3 – Tale carenza, che comporta l’inammissibilità del mezzo, fa premio sul pur rilevabile vizio di notificazione del ricorso nei confronti della cooperativa “Val del Sole”, dovendosi applicare il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in fattispecie analoga, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 cod. proc. civ., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass., 3 novembre 2008, n. 26373).

2.5 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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