Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30201 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17846-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO CIONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI PIERGIUSEPPE

MURCIANO, ALESSANDRO GIOVANNINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/4/22/2016 della COMMISIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA, depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. GORI PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1574/2016 depositata in data 16.6.2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce (in seguito, la CTR), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 485/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso di D.P.F. (in seguito, il contribuente) contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2003. La CTR ha individuato la causa di detta pronuncia in rito la spedizione tardiva del gravame da parte dell’Agenzia;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi;

– Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – e con il secondo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative processuali ed il vizio motivazionale, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa della spedizione tardiva dello stesso;

– Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate;

– Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452);

– La sentenza impugnata contrasta all’evidenza con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale;

– In primo luogo il giudice tributario di appello ha errato nella determinazione del termine finale di proposizione dell’appello, fissandolo alla data del 12 ottobre 2011, mentre invece tale termine va fissato nella data del 13 ottobre 2011 ossia un anno e 46 giorni dopo il 13 luglio 2010, data nella quale la sentenza appellata era stata depositata, essendo pacifico il fatto che la medesima sentenza non sia stata notificata;

– Ciò posto, emerge dalla distinta delle raccomandate prodotta dall’Agenzia delle entrate, quindi secondo uno degli standards probatori indicati dalle SU di questa Corte nella citata pronuncia, che il gravame stesso è stato spedito il 12 ottobre 2011 e, pertanto, tempestivamente;

– La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ad entrambi i motivi dedotti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili accolti e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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