Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30200 del 15/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2017, (ud. 12/09/2017, dep.15/12/2017),  n. 30200

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – Costruzioni Meccaniche Co.Me.Ca. S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, nei confronti del Consorzio Estrattivo Obbligatorio La Cassiana, contro la sentenza del Tribunale di Firenze del 16 novembre 2016, con cui il giudice adito aveva dichiarato la propria incompetenza, per essere compromessa in arbitri, in forza di clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile, la controversia dinanzi ad esso radicata, avente ad oggetto impugnazione di una Delib. Consortile 16 maggio 2014.

2. – L’intimato Consorzio non ha spiegato difese.

Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione della competenza arbitrale.

Considerato che:

3. – Il primo motivo denuncia: “Nullità ex art. ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, della clausola arbitrale dello statuto consortile”, invocando l’autorità dell’ordinanza n. 20106 del 2016 di questa Corte, resa tra le stesse parti.

Il secondo motivo denuncia: “Sussistenza di controversia avente ad oggetto diritti indisponibili. Errore e/o insufficienza di motivazione e decisione per inesatto apprezzamento delle risultanze documentali e processuali e insussistenza dei presupposti ai fini dell’applicazione della clausola arbitrale. Inesatta e/o errata applicazione delle norme in materia di competenza per clausola arbitrale e di cui agli artt. 819 ter e 50 c.p.c., relativamente al difetto di rappresentanza in capo al consiglio di amministrazione deliberante e difetto di convocazione”.

ritenuto che:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – Il ricorso è infondato.

Va disatteso il primo motivo.

Vale osservare che: “Le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia pan processuale) – hanno efficacia anche nei successivi processi tra le stesse parti” (Cass. 27 giugno 2005, n. 13768). Ne deriva che, a seguito della pronuncia dell’ordinanza numero 10050 del 2017, resa tra le stesse parti, con la quale, in relazione all’impugnazione di una diversa delibera consortile, è stata dichiarata la competenza arbitrale, in forza della medesima clausola compromissoria, contenuta nello statuto consortile, applicata nella vicenda in esame dal Tribunale di Firenze, si è formato il giudicato sulla validità di detta clausola, prevalente su quello, antecedente, derivante dalla pronuncia dell’ordinanza n. 20106 del 2016 di questa Corte, invocato dalla società ricorrente (Cass. 26 febbraio 1998, n. 2082; Cass. 8 maggio 2009, n. 10623; Cass. 19 novembre 2010, n. 23515).

Va disatteso anche il secondo motivo.

Ed invero, al di là del contenuto della rubrica di esso, prima trascritto, la doglianza si limita ad affermare, senza ulteriori precisazioni, che avrebbe “errato il giudice di primo grado nel ritenere che oggetto delle lamentate violazione da parte della società ricorrente non avessero ad oggetto diritti indisponibili”, senza spiegare il perchè e senza che, dalla lettura del ricorso, riesca neppure a comprendersi con esattezza quale fosse il contenuto della delibera impugnata. Per il resto il motivo concerne l’asserita invalidità della delibera per vizi della convocazione dei soggetti legittimati a partecipare alla Delib., profilo, quest’ultimo, irrilevante per i fini del radicamento della competenza del giudice ordinario in luogo del collegio arbitrale.

Non v’è materia per provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa fase.

PQM

Dichiara la competenza arbitrale; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017

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