Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3020 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3020 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

PU

SENTENZA

sul ricorso 2547-2012 proposto da:
ALLIANZ SPA 05032630963, (già Riunione Adriatica di
Sicurtà SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO
SPADAFORA, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

2270

CLAIM

SERVICE

ITALIA

SAS,

NANIA

MICHELINA,

TREQUATTRINI LUCIANO;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 17/02/2016

avverso la sentenza n. 25998/2010 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 13/12/2010, R.G.N. 30943/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

2

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

R.G. 2547 \ 2012

I FATTI
La Clairn Service Italia s.a.s. agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma nei
confronti della Allianz s.p.a.(nonché di Michelina Nania e di Trequattrini Luciano) quale
cessionaria del diritto al risarcimento dei danni alle cose maturato da Rosaria di Vincenzo

Luciano, di proprietà della Nania e assicurata con la Allianz s.p.a..
Accolta in parte la domanda, la medesima società proponeva appello avverso la sentenza
del giudice di pace, in riferimento al danno da fermo tecnico del veicolo, non liquidato in
prime cure.
Il Tribunale di Roma rigettava l’appello della Claim condannando la società appellante a
liquidare alla Allianz le spese del giudizio di appello, ma ometteva nel dispositivo di
quantificare gli importi dovuti e successivamente dichiarava inammissibile l’istanza di
correzione dell’errore materiale proposta dalla vincitrice.
Allianz s.p.a. propone un unico motivo di ricorso per cassazione nei confronti di Claim
Service Italia s.a.s., per la cassazione della sentenza n. 25998 del 2010 depositata dal
Tribunale di Roma in data 13.10.2010.
La Claim, intimata, non ha svolto attività difensiva.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la Allianz denuncia la nullità della sentenza e del
procedimento per violazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 a 3 e
4 c.p.c.
Lamenta che il giudice di merito, pur avendo, in seguito al rigetto dell’appello avversario,
accolto la domanda della ricorrente volta alla liquidazione in proprio favore delle spese
del giudizio ( adottando la consueta formula, inserita al termine della motivazione, ” le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo”), e pur avendo
ribadito nel dispositivo la condanna della Claim al pagamento delle spese legali nei
confronti dell’avversaria, abbia emesso un dispositivo incompleto, mancante degli
importi da porre a carico dell’avversaria a titolo di spese legali. Il dispositivo della
3

a seguito dell’incidente stradale tra la sua vettura e la vettura condotta da Trequattrini

V

sentenza impugnata infatti così recita : “Condanna la società Clairn Service Italia s.a.s. a
rimborsare alla Allianz Assicurazioni s.p.a. le spese del presente giudizio, spese che liquida in
complessivi euro 0,00=, di cui curo = per onorari, euro= per diritti, euro= per esborsi, oltre IVA e
GAP come per legge”.
La ricorrente lamenta che siffatta decisione sia affetta dal vizio di omessa pronuncia e
non sia emendabile attraverso la procedura di correzione degli errori materiali, come

affermato in passato da numerose pronunce di legittimità ( Cass. n. 12682 del 2007 Cass.
n. 255 del 2006, Cass. n. 13513 del 2005).
La ricorrente è consapevole del diverso orientamento espresso da Cass. n. 19229 del
2009, che, aderendo al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite penali della Corte
(sentenza n. 7945 del 2008), ha affermato poter essere oggetto di correzione la sentenza
caratterizzata nel dispositivo dalla materiale omissione della liquidazione delle spese
processuali, e tuttavia esprime un motivato dissenso, rappresentando che laddove la
sentenza non contenga, nel dispositivo, gli importi da liquidare a titolo di spese legali, sia
pur sempre necessaria una valutazione del giudice, espressione quanto meno di
discrezionalità tecnica, nel determinare e quantificare le spese considerando l’operato
della difesa processuale della parte e l’onorario ritenuto appropriato in considerazione
della complessità della vicenda processuale e delle questioni affrontate.
Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte intende dar seguito all’orientamento giurisprudenziale assolutamente
prevalente, espresso in passato da Cass. n.13513 del 2005, Cass. n. 255 del 2006, Cass. n.
12682 del 2007, e ribadito di recente da Cass. n. 17221 e 21109 del 2014, secondo il
quale la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva,
conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi liquidazione di esse o di
parte di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore
materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si
rende necessaria la pronuncia del giudice.
Rispetto a questo consolidato orientamento si presenta isolata – e l’eventuale contrasto
da essa espresso appare riassorbito dal consolidarsi successivo del prevalente
orientamento, non rendendo necessaria la rimessione della questione alle Sezioni Unite 4

fL-

la pronuncia di Cass. n. 19229 del 2009 secondo la quale la mancata liquidazione, nella
sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere
corretto con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ.,
in quanto l’omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a
contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione
tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. La

Sezioni Unite penali ma in riferimento alla diversa ipotesi di omessa liquidazione di un
importo già predeterminato (quale quello della consulenza tecnica, già determinato in
corso di giudizio e posto a carico della parte soccombente nel dispositivo).
La quantificazione delle spese legali comporta infatti una valutazione del giudice, la cui
mancanza non è emendabile con il ricorso al procedimento di correzione.
In caso di omessa quantificazione nel dispositivo dell’importo dovuto a titolo di spese
legali in applicazione di una già accertata soccombenza, conseguente all’esito della lite,
non è applicabile pertanto il procedimento di correzione degli errori materiali perché
esso si tradurrebbe in una sostituzione del momento volitivo del giudice della correzione
a quello della deliberazione nel determinare i compensi dovuti al difensore, che si
sviluppa dapprima attraverso l’individuazione del valore della causa a cui far riferimento,
per poi considerare, nel fissare il compenso dovuto tra i limiti minimo e massimo dello
scaglione di valore di riferimento, la qualità dell’operato del difensore e la complessità
dell’attività prestata.
La sostituzione al giudice che ha emesso il provvedimento in un momento deliberativo
è attività che si pone al di fuori dei limiti oggettivi della correzione di errore materiale.
S’impone dunque la cassazione sul punto della sentenza impugnata.
Nondimeno, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito da questa Corte, ai sensi dell’art. 384 secondo comma c.p.c. che
provvederà a liquidare a favore della Allianz s.p.a. le spese processuali del grado di
appello.
Tali spese devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, applicabile raiione
temporis, in virtù del consolidato principio secondo cui in caso di successione nel tempo
5

pronuncia peraltro si conforma espressamente ad analogo principio espresso dalle

di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla
tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine,
identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito (Cass.
n. 5426 del 11/03/2005; Cass. n. 11482 del 12/05/2010; Cass. n. 23318 del
18/12/2012).

complessivi curo 2.100,00, di cui spese 200,00, diritti curo 500,00 ed onorari euro
1.400,00.All’importo di cui sopra dovranno essere aggiunte le spese generali D.M. n. 127
del 2004, ex art. 14, (pari al 12,5% di diritti ed onorari); l’IVA e la ritenuta previdenziale.
Sebbene il ricorrente non abbia sollevato la questione, per prevenire eventuali contrasti
in sede esecutiva è doveroso ricordare che la sentenza la quale, riformando quella
impugnata, liquidi le spese di lite, segna il momento della nascita del relativo credito in
favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia
impugnata) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata (Cass. n. 24821 del
08/10/2008, Cass. n. 1865 del 21/06/1974).
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida
in favore di Allianz s.p.a. le spese legali del giudizio di appello in complessivi euro
2.100,00 di cui euro 200,00 per spese, euro 500,00 per diritti ed curo 1.400,00 per
onorari, oltre iva, c.p.a . e contributo spese generali.
Liquida sempre in favore di Allianz s.p.a. le spese del giudizio di cassazione in
complessivi curo 1.700,00, di cui curo 200,00 per esborsi ed curo 1.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge e contributo spese generali. …
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 20 novembre 2015. k

Alla luce di tale criterio le spese del secondo grado di merito possono essere liquidate in

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