Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3020 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3020 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 10085-2008 proposto da:
CORNELI LUIGIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato
ANTONANGELI LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PETRACCIA ANDREA, CORNELI
LUIGIA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

NEOS BANCA SPA 00306750373, societa’ appartenente al
Gruppo bancario SANPAOLO IMI SPA, in persona del suo
legale rappresentante, Amministratore Delegato Dott.

1

Data pubblicazione: 11/02/2014

ANDREA RIGONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OMBRONE, 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale notarile del Dott.
Notaio GIGLIOLA FABBRI in Bologna del 3/12/2013 rep.

– controricorrente nonchè contro

EDISYSTEMS SRL ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 352/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 05/03/2007 R.G.N. 783/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ricorso.

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n. 234096;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. Luigia Cornelí propone ricorso per cassazione, fondato su due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che,
riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Torino, ha
rigettato le domande proposte dalla Corneli avverso FINEMIRO BANCA
S.p.A. (poi NEOS BANCA S.p.A.) tendente ad ottenere la risoluzione del
contratto di mutuo inter partes, ed in accoglimento della riconvenzionale

4.427,19, dovuta in restituzione dell’importo mutuato, con la revoca della
condanna di EDISYSTEMS a pagare alla NEOS lo stesso importo,
ritenendo insussìstente il collegamento funzionale tra il contratto di
vendita di una banca dati professionale, intercorso con Edisystems, ed il
contratto di mutuo al consumo, intercorso con Finemiro.
Resiste NEOS BANCA con controricorso.
Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A., succeduta a NEOS Banca,
ha depositato atto di nomina di nuovo difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6), cod. proc.
civ. Benché, infatti, sia incentrato sul contratto di mutuo con FINEMIRO, il
detto contratto non è prodotto né vi è alcuna indicazione su dove, tra gli
atti di causa, sia reperibile.
2.- I singoli motivi sono comunque inammissibili.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta un vizio di motivazione.
2.1.- Il primo motivo è inammissibile in mancanza di chiara
indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.,
applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza
depositata il 5/3/07, non surrogabile da un quesito di diritto meramente
esplorativo così congegnato: «le motivazioni addotte dalla Corte di merito
sono congrue, logiche e sufficienti per escludere la sussistenza nel caso di
specie di una ipotesi di mutuo di scopo?».
3.- Sotto il profilo della violazione di legge, con il secondo motivo, la
ricorrente si duole della interpretazione del contratto, formulando il
seguente quesito: «in sede di interpretazione del contratto, il criterio
letterale prevale sugli altri criteri ermeneutici?»
3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, per inidoneità del
quesito di diritto, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie
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proposta la ha condannata a corrispondere a NEOS BANCA la somma di C

concreta.

4.- Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente alle spese, liquidate in C 2.200, di cui C 2.000
per compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle

di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile,

dicembre 2013.

spese, liquidate in C 2.200, di cui C 2.000 per compenso, oltre accessori

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