Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3020 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 3020 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 6883-2016 proposto da:
CORONA & PARTNERS SRL , in persona dell’Amministratore
Unico e legale rappresentante pro tempore Avv. UMBERTO
CORONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato ADOLFO
ZINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –

2017

contro

1482

ISVEIMER SPA IN LIQUIDAZIONE
liquidatore

pro

tempore,

dott.

in persona del
LUIGI

GASPARI,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE

Data pubblicazione: 08/02/2018

NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

e

difende &Amente
iikr#
all’avvocato FRANCESCO DI STEFANO giusta procura a
SORRENTINO, che la rappresenta

margine del controricorso;
– controricorrente

di NAPOLI, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/06/2017 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE FRASCA;

9

avverso la sentenza n. 4838/2015 della CORTE D’APPELLO

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

Rilevato che:
1. La s.r.l. Corona & Partners ha proposto ricorso per cassazione
contro la s.p.a. Isveimer in liquidazione, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Roma del 15 ottobre 2014, la quale ha rigettato il suo
appello contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma.
1.1. La vicenda cui si riferisce il ricorso trae origine dalla domanda,
proposta dalla qui ricorrente contro l’Isveimer davanti al Tribunale di

Napoli, a sostegno della quale si riferiva innanzitutto di aver ricevuto un
atto di diffida al pagamento e di costituzione in mora per l’importo di C
2.413.085,57 dall’Isveimer, nel quale quest’ultimo, dopo aver
richiamato la stipulazione con la s.p.a. Il Baricentro di un contratto di
mutuo ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 41 del 1996, per l’importo
di lire 95 miliardi, adduceva: che il Ministero dell’Industria, Commercio
e Artigianato non aveva successivamente ammesso quella società alle
agevolazioni ai sensi di quella legge ed aveva pertanto sospeso
l’erogazione del contributo in conto interessi in favore dell’Isveimer a
partire dal 1996; che il contratto era stato risolto il 25 febbraio del 1999
e che con contratto del 28 settembre dello stesso anno l’Isveimer aveva
ceduto alla Corona & Partners i crediti vantati nei confronti della società
Il Baricentro e rappresentati dal residuo importo del finanziamento, pari
a £ 83.386.798.933, con esclusione del credito per contributi in conto
interessi spettante alla Isveimer; che, con decreto del 29 novembre
2006 il Ministero aveva revocato le agevolazioni concesse alla società II
Baricentro, disponendo che l’importo di £ 4.672.385.193, pari ad C
2.413.085,57, quale differenza tra il contributo erogato sino al 31
dicembre 1995 e quello effettivamente spettante, fosse revocato in capo
all’Isveimer.
Sulla base di tali premesse, nell’atto di citazione la Corona &
Partners, interessata ad ottenere la declaratoria giudiziale
dell’insussistenza dei presupposti della diffida notificatale dall’Isveimer,
sosteneva di non essere tenuta al pagamento della somma intimatale,
poiché, all’esito di lunghe trattative, l’Isveimer le aveva sostanzialmente
2
Est. Cons. IaffaeIe Frasca

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

imposto sia un maggior prezzo per la cessione del credito, sia alcune
clausole contrattuali ed in particolare quella in forza della quale la
cedente conservava il credito per ulteriori erogazione di contributi in
conto interessi, mentre trasferiva ad essa cessionaria il rischio della
revoca, totale o parziale dei contributi già erogati. Secondo la Corona &
Partners, la revoca dei contributi era stata cagionata, in via esclusiva,

capo alla società Il Baricentro dei requisiti di legge, come risultava dal
provvedimento di revoca adottato dal Ministero. Ad avviso dell’attrice
l’Isveimer aveva taciuto, durante le trattative e la stipula del contratto
di cessione, che in realtà la società II Baricentro era già incorsa nella
violazione degli impegni assunti, e che, pertanto, si era già verificata la
condizione per risoluzione del mutuo e per la decadenza della società
beneficiaria dall’agevolazione dei contributi. Sulla base di tali assunti la
revoca dei contributi, ad avviso dell’attrice, non poteva dirsi costituire
un mero rischio, ma una certezza al momento della stipulazione della
cessione ed in base a tali elementi si era verificata una fattispecie di
reticenza dolosa da parte dell’Isveimer e dunque un’ipotesi di dolo
incidente idoneo a determinare l’annullamento del contratto. In ogni
caso, secondo l’attrice rilevava quantomeno il colposo comportamento
dell’Isveimer, che aveva ritardato la tempestiva formalizzazione del
provvedimento di revoca, come, del resto, era stato contestato dallo
stesso Ministero.
Sulla base di tale complessive deduzioni, secondo la Corona &
Partners, la richiesta di pagamento formulata dalla convenuta
configurava una forma abusiva di esercizio del diritto derivante dal
contratto di cessione e quindi l’attrice chiedeva al tribunale di
pronunziare il parziale annullamento del contratto del 28 settembre
1999 e di accertare che l’atto di diffida e quello di costituzione in mora
erano privi di fondamento. In via subordinata chiedeva di accertare la
fondatezza della sollevata eccezione di dolo e, conseguentemente,
dichiarare che nulla era dovuto all’Isveimer. In ogni caso domandava la

Est. Cons. Rffaet Frasca

dal mancato controllo da parte dell’Isveirner in ordine al permanere in

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

condanna della convenuta all’integrale risarcimento del danno da
discredito professionale da liquidarsi ex articolo 1226 codice civile.
1.2. Il Tribunale adìto, nella costituzione dell’Isveimer in
liquidazione, rigettava le domande dell’attrice e, in accoglimento della
domanda riconvenzionale subordinata dell’Isveinner, dichiarava l’obbligo
della Corona & Partners di manlevarlo, tenendolo indenne di quanto
fosse stata tenuto a corrispondere al Ministero a seguito della revoca del

contributo.
1.3. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha
rigettato l’appello della Corona & Partners.
2. Al ricorso per cassazione di quest’ultima, che propone sette
motivi, l’Isveimer ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto
ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai
sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. e non sono state depositate
conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre le parti hanno
depositato memorie.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le
parti” ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo ha una struttura che nella prima parte,
contraddicendo l’intestazione discute di una pretesa apparenza di
motivazione della sentenza irimpugnata ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod.
proc. civ., in ordine al rigetto della domanda di annullamento parziale
del contratto di cessione del credito, per vizi del consenso dovuti a dolo.
Tale assunto, scrutinabile al di là della mancanza di corrispondenza
con l’intestazione alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, è
privo di fondamento, là dove assume che l’apparenza della motivazione
sussisterebbe «in quanto [essa] consiste nel riassumere quanto le
parti avevano fatto oggetto di trattativa e poi convenuto, e nel
rappresentare la circostanza che un operatore qualificato come la
4
Est. Cons. Raf a e Frasca

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

Corona & Partners avrebbe dovuto comprendere il significato
dell’operazione in questione».
La pretesa apparenza resta, tuttavia, non spiegata ed affidata
all’assertorio assunto che «ciò non fornisce alcuna effettiva ragione
del rigetto della domanda di annullamento», cui segue quello ulteriore
che «la sentenza riporta la clausola contrattuale ma nulla dice sul

Partners ad assumere il rischio di un evento che essa Isveimer sapeva
con certezza essersi verificato e che non rappresentava quindi un rischio
ma una certezza».
1.2. Ora, si rileva che, ancora di recente e dopo che Cass., Sez. Un.,
nn. 8053 e 8054 del 2014 ne hanno ribadito i termini in riferimento al
nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., le Sezioni Unite, con la sentenza
n. 22323 del 2016, nel solco di precedente giurisprudenza, hanno
affermato che «si è in presenza di una “motivazione apparente”
allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,
materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il
provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della
decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a
far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento,
di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e
sulla logicità del ragionamento del giudice», restando in tal caso
esclusa la possibilità di «integrare la sentenza, in via congetturale,
con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali».
Tanto premesso, si osserva che la pretesa apparenza di motivazione
non risulta in alcun modo argomentata nei termini appena indicati,
atteso che quella che viene riassunta come motivazione apparente si
compone di un ragionamento perfettamente intellegibile e considerato
altresì che la stessa critica che ad essa si muove è basata su circostanze
esterne al suo preteso tessuto espositivo, che si imputa alla Corte
partenopea di non avere considerato. Risulta, dunque, palese che la
censura di violazione del paradigma dell’art. 132 n. 4 è priva di pregio,

Est. Cons. Raffle Frasca

doloso comportamento della Isveimer che induceva la Corona &

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

perché si risolve in una critica ad una motivazione esistente in quanto
avrebbe omesso di dare rilievo a dette circostanze.
1.3. Il Collegio rileva, inoltre, che la motivazione della sentenza
impugnata che sarebbe stata apparente viene riassunta, sebbene
indicandosi le pagine della sentenza stessa, in undici righe all’inizio
dell’illustrazione del motivo. E, tuttavia, se si confronta tale riassunto
con la sentenza, il percorso motivazionale esposto a partire dalle ultime

cinque righe della pagina 20, dopo che si è fatto ampia esposizione dei
motivi dell’appello, e fino al sestultimo della pagina 22, emerge che
detto percorso è stato molto più ampio ed analitico, sicché la critica alla
sentenza impugnata non risulta correlarsi all’effettivo tenore della sua
motivazione.
1.3.1. Ha, infatti, la corte napoletana – dopo avere riprodotto nel
§5. la clausola contrattuale (pagg. 19-20) – osservato quanto segue,:
Ǥ5.1. Innanzitutto, pare a questa Corte che, del tutto
correttamente, il primo giudice abbia dato giusto rilievo ad un dato di
fatto incontrovertibile, rappresentato dalla circostanza che il contratto di
cessione del 28 settembre ’99 fu il frutto di lunghe trattative (iniziate
molti mesi prima), nel corso delle quali vennero anche scambiate bozze
di contratto. Tale dato, se non vale, ovviamente, da solo, ad escludere,
in linea teorica, che possano sussistere invalidità contrattuali, rende,
quanto meno, molto complesso ipotizzare un “fraudolento depistaggio”,
un “inganno” in danno dell’odierna appellante, operatore specializzato
nel settore, realizzato mediante l’imposizione della citata clausola che,
come sottolineato dal primo giudice, era presente già nella bozza
contrattuale del luglio ’99. §5.2. Ma, secondo la Corona, il fatto che
quella clausola fosse il frutto dei lamentati raggiri dovrebbe desumersi
dalla circostanza che, in mala fede, l’Isveimer aveva taciuto una serie di
circostanze rilevanti ai fini del rischio della successiva revoca dei
contributi ministeriali, che, se note, le avrebbero permesso di
comprendere come, in realtà, non di rischio si trattasse, bensì di
assoluta certezza. Ora, ad avviso del Collegio, innanzitutto non è
6
Est. Ct, Raffaele Frasca

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

condivisibile la stessa lettura voluta dall’appellante della clausola sopra
riportata. Ed infatti, a seguire sino in fondo il ragionamento della
Corona, quella clausola traslativa del rischio sarebbe da lei stata
accettata solo se, al contrario, avesse avuto la certezza che il rischio
non si sarebbe verificato. Si tratta, come si nota, di un completo
capovolgimento della prospettiva da cui quella clausola ebbe origine.
Ma, a prescindere dall’età di rilievo, anche i presupposti in fatto di tale

lettura sono errati. Ed infatti, l’appellante ripetutamente afferma che
dolosamente l’Isveimer le avrebbe nascosto il fatto che sin dal 1995 il
Baricentro non aveva più corrisposto alcuna rata di mutuo e che,
pertanto, si erano già verificate le condizioni di risoluzione del mutuo e
di revoca dei contributi agevolati (così alle pagine 38, 40, 42 61 dell’atto
di appello); sino a contestare espressamente (pag. 56 della
conclusionale) quanto, al contrario, sostenuto dall’appellata, e cioè che
di tali circostanze vi era menzione nell’atto di cessione. Ora, è
sufficiente una lettura di quell’atto per verificare che, al primo
capoverso della pagina 5, si dava espressamente atto che “con lettera
del 25 febbraio 1999, è stata dichiarata la risoluzione dei contratti di
finanziamento con il Baricentro ed invitata la debitrice al versamento di
quanto dovuto ad Isveimer, pari – sempre che la contribuzione sugli
interessi sul mutuo agevolato, attualmente sospesa, venga mantenuta a E 133.519.033.787 alla data del 20 febbraio 1999, oltre i successivi
interessi di mora”. Non solo: allorché viene indicato l’importo del credito
ceduto, derivante dal finanziamento agevolato di £ 94.779.800.000,
espressamente lo si quantificò in £ 83.386.798.933 “al 25 febbraio
1999”, che è, per l’appunto, la data della risoluzione contrattuale
intimata dalla Isveimere ad n Baricentro. D’altro canto, l’ammontare del
credito ceduto teneva, evidentemente, conto delle rate di mutuo
impagate. A fronte di tali inoppugnabili dati di fatto (cui è da aggiungere
l’espressa affermazione contenuta nell’atto di cessione secondo cui la
cessionaria aveva avuto completa visione di tutti gli atti relativi al
rapporto tra cedente e debitrice ceduta), l’insistente e reiterata
7
Est. Cons. RaffF Frasca

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

affermazione della Corona circa una dolosa reticenza da parte
dell’Isveimer risulta del tutto infondata.».
La censura, dunque, al di là della strutturale carenza come
violazione del paradigma dell’art. 132 n. 4, risulta affetta da
inammissibilità perché non si concreta in una critica all’effettiva
motivazione della sentenza impugnata, posto che non la considera (in

1.4. Si deve poi rilevare che, successivamente all’infondata
deduzione dell’apparenza di motivazione, l’illustrazione del motivo si
muove, invece, nelle intenzioni espositive ed almeno in thesi,

nella

logica del paradigma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
A pagina 56 si imputa alla Corte territoriale di non avere considerato
l’art. 2, lettera a) del contratto di cessione del credito, ma la sentenza
impugnata, prima di esporre la motivazione, ha espressamente
dichiarato l’opportunità di riprodurre la clausola contrattuale dell’art. 2 e
l’ha riprodotta e ciò anche quanto al contenuto della lettera a), sicché
non è dato comprendere come possa addebitarsi ad essa di non avere
considerato la clausola.
Alle pagine 57 e 59 si indicano una serie di “elementi” e non di
“fatti”, che la Corte territoriale non avrebbe considerato, ma, anche a
volerli considerare come “fatti”, assume rilievo esiziale l’omessa
indicazione del modo in cui il loro esame sarebbe stato decisivo per
pervenire ad una motivazione diversa da quella esposta dalla sentenza
impugnata.
Taluni di detti “elementi”, peraltro, vengono indicati come non
considerati ancorché la sentenza abbia detto che la cessione aveva
enunciato che la cessionaria aveva avuto compiuta visione degli atti
relativi al rapporto fra cedente e debitrice ceduta.
1.5. In ogni caso, in relazione agli “elementi/fatti” in discorso, ai fini
dell’assunzione del rango di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., si
sarebbe dovuta prospettare la loro rilevanza in modo decisivo, cioè tale
da incrinare il ragionamento svolto dalla sentenza impugnata. Ciò

Est. Cons. Raf 0—e•Frasca

termini, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

avrebbe richiesto un’esposizione che non si sarebbe dovuta limitare a
prospettare l’esistenza di una situazione idonea a giustificare l’esegesi
dell’accordo contrattuale come affetto dalla invocata fattispecie di dolo
incidente, ma avrebbe anche dovuto concretarsi in una attività
dimostrativa del come e del perché tale prospettazione avrebbe dovuto
incrinare il diverso risultato raggiunto nell’esegesi dell’accordo di

necessariamente richiesto un’adeguata attività assertiva, diretta a
dimostrare che gli elementi/fatti allegati in funzione della ricostruzione
proposta della vicenda della conclusione del contratto sarebbero stati
tali, per la loro forza logica, da giustificare l’emersione del dolo sotto la
specie della reticenza ai fini della decisione sull’azione di annullamento,
nonostante la considerazione e, quindi, nonostante la valutazione delle
risultanze fattuali ed esegetiche esposte da quella Corte per escludere
quella emersione e, pertanto, perché logicamente implicanti

ex necesse

la loro insostenibilità.
Al contrario, rileva il Collegio che

l’esposizione del motivo si

concreta soltanto nella prospettazione dei detti elementi/fatti
come idonei a giustificare una conclusione favorevole
all’esistenza della fattispecie dolosa, ma non tramite il
necessario passaggio espresso dall’aggettivo “decisivo”, che
continua ad essere presente nel nuovo art. 360 n. 5 e che
implica, accanto alla forza construens del ragionamento in facto
proposto una forza destruens di quello svolto dalla sentenza di
merito, che deve in conseguenza risultare insostenibile
logicamente.
Siffatta

implicazione del riferimento alla decisività della censura

rivolta al giudice di merito quanto alla ricostruzione della quaestio facti
è presente nell’attuale art. 360 n. 5 come lo era stato in tutte le sue

versioni ed il suo rilievo è stato sottolineato da Cass., Sez. Un., nn.
8053 e 8054 del 2014: esso esige che il fatto omesso o i fatti
omessi siano non solo potenzialmente idonei a giustificare una

Est. Cons. Raffaele Frasca

cessione dalla Corte partenopea. Siffatta tecnica espositiva avrebbe

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

decisione diversa rispetto a quella adottata dalla sentenza
impugnata riguardo alla ricostruzione della

quaestio facti

rilevante per desumere le conseguenze in iure invocate, ma
anche a giustificarla perché la considerazione del o dei fatti
omessi comporta come necessaria implicazione il far cadere
l’efficacia logica della ricostruzione della vicenda

in facto

negare quelle conseguenze.

Soltanto in questo caso il paradigma del n. 5 odierno è bene
invocato, perché altrimenti la prospettazione del preteso motivo di
ricorso ai sensi dell’art. 360 n. 5 si risolve in una sollecitazione alla
Corte a riesaminare la vicenda dedotta in giudizio considerando i fatti
indicati, come se la sentenza impugnata non fosse stata pronunciata e
la Corte di Cassazione fosse chiamata a decidere nella stessa veste di
giudice di merito – sebbene di appello, quando l’impugnazione riguardi
una sentenza di appello, e, quindi, decidendo tutto il devolutum con i
suoi poteri – e con la posizione di diretta conoscenza degli atti che esso
ha. Conoscenza che, invece, la Corte di Cassazione ha non solo per
quegli atti e documenti sui quali il motivo di ricorso si fonda, essendo il
processo di cassazione “processo scritto” e, peraltro, con il limite della
logica immanente ad un’impugnazione a motivi limitati.
La prospettazione della censura, in sostanza, si risolve nella
postulazione che le risultanze di causa, siccome emerse nel giudizio di
merito, si sarebbero prestate a giustificare la conclusione della
sussistenza dell’ipotesi fondante della domanda giudiziale, cioè
l’esistenza di un dolo incidente, ma ciò solo come ipotesi possibile e non
logicamente decisiva, cioè indefettibile e tale da rendere insostenibile
quella accolta dalla sentenza impugnata.
Va detto anzi che questa postulazione si colloca non solo del tutto al
di fuori dei limiti del controllo sulla motivazione riguardo alla
ricostruzione della quaestio facti che le sentenze gemelle del 2014, cioè
Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054, hanno assegnato al nuovo n. 5

Cons. Ra fa le Frasca

ritenuta dalla sentenza di merito impugnata e che l’ha portata a

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

dell’art. 360, ma si sarebbe collocata anche al di fuori dei limiti del n. 5
sia nel testo anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, sia
nel testo introdotto da quella modifica (in termini Cass. n. 11892 del
2016).
1.6. Anche la censura ai sensi dell’art. 360 n. 5 è, dunque,
inammissibile.

della norma di cui all’art. 1439 c.c.” ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ.
Il motivo è inammissibile, perché sostiene che la Corte territoriale
avrebbe imperniato la motivazione circa l’esclusione della sussistenza
del dolo di cui all’art. 1439 cod. civ. soltanto sulla qualità di “operatore
specializzato del settore” della qui ricorrente.
Ma la motivazione è, in realtà, molto più articolata e, dunque, la
censura non si correla alla sua effettività, atteso che quell’elemento è
stato considerato insieme ad altri e segnatamente a quello che
emergeva dal contratto di cessione e dal comportamento pregresso
delle parti.
3. Con il terzo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione
delle norme di cui agli artt. 11175, 1375 c.c. e 1460 c.c.”, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.”.
Il motivo concerne il rigetto della c.d. exceptio doli.
La tecnica espositiva è simile a quella del primo motivo.
Inizialmente si parla di motivazione apparente e poi, assumendo
come motivazione sul punto solo l’affermazione finale delle enunciazioni
di cui alle pagine 22-25, con cui la sentenza impugnata ha disatteso
quell’eccezione, si prospettano come elementi/fatti omessi quegli stessi
indicati nel primo motivo e lo si fa con la stessa tecnica che colà si è
detto non essere adeguata ad esporre il vizio ai sensi del n. 5 dell’art.
360.

Et. ConsRaffaele Frasca

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

La contemplazione della sola parte finale della motivazione esclude
che anche la denuncia in iure sia stata idoneamente prospettata, non
senza che debba pure osservarsi che comunque ad essa non si dedica
alcuna attività assertiva riconoscibile come tale, risultando evocate del
tutto genericamente le norme di cui all’intestazione.
3.1. Il motivo è per tali ragioni inammissibile.

della norma di cui all’art. 1227 c.c.”, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.
proc. civ., nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione fra le parti” ai sensi dell’art. 360 n. 5
cod. proc. civ.”.
Il motivo riguarda la pretesa erroneità della sentenza impugnata là
dove avrebbe «escluso la sussistenza nella fattispecie, del diritto delle
Corona & Partners di vedere ridotta la pretesa di manleva esercitata ai
sensi dell’art. 1227 c.c.». La Corte territoriale, dopo avere ritenuto, al
contrario di quanto aveva opinato il primo giudice, che la relativa
domanda era ammissibile, l’avrebbe esaminata congiuntamene
all’eccezione di exceptio doli, ma senza spiegare «in alcun modo le
specifiche ragioni che coonesterebbero il rigetto della domanda,
accomunando la trattazione del motivo di appello a quello relativo alla
exceptio doli.».
4.1. Il motivo non deduce un’omessa pronuncia, né, pur dando
rilievo al criterio di lettura del motivo di cui a Cass., Sez. Un., n. 17931
del 2013, si può ritenere che possa così essere inteso, in quanto difetta
il necessario requisito della chiarezza espositiva in tal senso, richiesto
dalle SS.UU.
Esso non contiene alcuna argomentazione in iure e, postulando che
sia stato deciso con la motivazione evocata, non si fa carico
specificamente dei suoi passaggi, astenendosi dall’individuare come la
sentenza se ne sarebbe occupata.
4.2. Il Collegio rileva che la motivazione della sentenza, d’altro
canto, non evoca l’art. 1227 cod. civ. se non nell’ultimo rigo della

EAt. Con

faele Frasca

4. Con il quarto motivo si fa valere “violazione e falsa applicazione

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

pagina 22, ma, peraltro, contiene argomentazioni sul comportamento
della resistente che – pur seguendo la logica del motivo per come
proposto – si prestano ampiamente a dovere essere intese come dirette
a farsene carico: esse sono quelle della prima ampia proposizione e
della seconda proposizione contenute nella pagina 24, di cui il motivo si
disinteressa.

dell’Isveimer di natura contrattuale e trattandosi, come si legge nella
previsione riportata dalla sentenza impugnata, di una “garanzia a prima
richiesta”, diretta a coprire un rischio, non è dato comprendere come la
norma dell’art. 1227, evidentemente invocata nel suo primo comma,
possa astrattamente incidere su una pretesa che non è relativa ad un
danno derivante dall’inadempimento, ma concerne direttamente la
prestazione dedotta nel contratto e dunque l’adempimento e, peraltro,
la riguarda con riferimento al momento stesso della conclusione del
contratto. Sicché, supponendo l’operare dell’art. 1227 cod. civ. una
vicenda inerente non alla fase di conclusione dell’accordo negoziale,
bensì alla fase che, in àmbito di rapporto obbligatorio contrattuale,
concerne la verificazione del danno derivante dall’inadempimento stesso
nella logica del primo comma e le conseguenze dannose successive alla
sua verificazione nella logica del secondo comma, la prospettazione
risulta del tutto priva di pertinenza con la disposizione normativa.
5. Con il quinto motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione
delle norme di cui agli artt. 1418 e 1895 c.c.”, ai sensi dell’art. 360 n. 3
cod. proc. civ., nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” ai sensi dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ.”.
Il motivo è infondato, là dove postulerebbe l’applicazione dell’art.
1895 cod. civ. al di fuori del sistema dei contratti aleatori,
correttamente esclusa dalla sentenza impugnata nel presupposto che il
contratto inter partes non fosse aleatorio.

Bt. Cons.

aele Frasca

4.3. Il Collegio rileva, inoltre, che, essendo la fonte della pretesa

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

La prospettazione enunciata nel motivo che in realtà il contratto
sarebbe stato aleatorio suppone, peraltro, l’esegesi della pattuizione
contrattuale che parte ricorrente ha inutilmente tentato di censurare
con i pregressi motivi. Sicché il motivo ha una sorte negativa in ogni
caso anche per l’esito dei precedenti.
Il motivo è pure infondato là dove, in via consequenziale, ragiona di

sentenza impugnata, enunciata alle pagine 24-25, è corretta. La critica
svolta suppone sempre l’esegesi della clausola che si è inutilmente
sostenuta con i precedenti motivi ed assume che già al momento della
conclusione della pattuizione vi sarebbe stata certezza della revoca dei
contributi.
6. Con il sesto motivo si denuncia “Nullità della sentenza per
violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c.”, ai
sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
La prospettazione è del tutto ingiustificata: la sentenza impugnata
ha detto sostanzialmente che la domanda era rimasta assorbita e così
ha spiegato l’omissione di pronuncia, sicché bisognava criticare questo
iter motivazionale e farlo in relazione al suo profilo argomentativo.
7. Il settimo motivo denuncia “Nullità della sentenza per violazione
e falsa applicazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c.”, ai sensi
dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., adducendo che doveva concedersi la
sospensione del giudizio in attesa del passaggio in cosa giudicata della
sentenza che definirà il giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di
Roma tra Isveimer, Ministero dello Sviluppo Economico e il Baricentro
s.p.a. in liquidazione.
Il motivo è infondato: la Corte si è pronunciata a pagina 17-18,
onde la prospettazione dell’omessa pronuncia risulta priva di base. E,
tra l’altro, si sarebbe pronunciata bene nella logica del paradigma
dell’art. 295 cod. proc. civ., anche se nemmeno è necessario spiegare
perché, atteso che assume rilievo assorbente il fatto che l’art. 295 cod.
proc. civ. peraltro nemmeno veniva in rilievo, dato che rilevava l’art.

Ett. Cons. affaele Frasca

IL(

mancanza e di nullità per mancanza di causa: la motivazione della

R.g.n. 6883-16 (c.c. 27.6.2017)

337, secondo comma, cod. proc. civ., vertendosi in tema di invocazione
dell’autorità di una sentenza impugnata in appello, il che imponeva la
valutazione prevista nel detto paradigma normativo, del tutto priva di
automaticità, a differenza di quella imposta dal paradigma dell’art. 295.
8. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
dodicimila, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli
accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma

1-quater del

d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, il 27 giugno 2017.

liquidano in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA