Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 302 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 16/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 16477-2015 proposto da:

BANCA FIDEURAM S.P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 95, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCESCO

GARONE, che la rappresenta e difende giusta procura notarile per

atto Notaio M. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA RESCIGNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA GIARDINI giusta procura alle liti in calce

al controricorso;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, emessa il 18/05/2015 e

depositata il 19/05/2015;

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona della Dottoressa DE

RENZIS Luisa, che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera

di consiglio, di accertare e dichiarare che, allo stato, tra il

giudizio n. r.g. 70416/2011 e quello di opposizione a precetto

rubricato in primo grado con n. r.g. 52190/2010 deciso dal Tribunale

di Roma con sentenza n. 10836 del 13-16.5.2013 ed attualmente

pendente in appello innanzi alla Corte di appello di Roma con n.

r.g. 4903/2013 – vi è un rapporto di connessione per dipendenza e

non già litispendenza, attesa la coincidenza solo parziale di un

punto di causa petendi; per l’effetto, previa revoca del

provvedimento impugnato, disporre la sospensione del giudizio

rubricato con n. r.g. 70416/2011 ai sensi degli artt. 295 e/o 337

c.p.c. sino alla definizione del giudizio di opposizione a precetto

attualmente in grado di appello innanzi la corte di appello di Roma

con n. r.g. 4903/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Fideuram S.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico articolato motivo e illustrato da memoria, avverso l’ordinanza depositata il 19 maggio 2015 con cui il Tribunale di Roma – con riferimento al giudizio n. r.g. 70416/2011, avente ad oggetto l’opposizione alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi intentato da G.S. nei confronti di Banca Fideuram S.p.a. e della Banca d’Italia (terzo pignorato) – ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo dopo aver ritenuto la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il predetto procedimento ed il procedimento n. r.g. 52190/2010, con il quale era stata proposta da Banca Fideuram l’opposizione al precetto notificatole il 20 agosto 2008 da G.S., stante l’identità di petitum e causa petendi.

Banca Fideuram S.p.a. ha depositato “controricorso” illustrato da memoria.

Il P.G. ha concluso come sopra riportato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In relazione all’eccezione di inammissibilità delle difese del resistente, sollevata dalla ricorrente, va ribadito in questa sede il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale il disposto di cui all’art. 47 c.p.c., u.c. per il quale le parti cui è stato notificato il ricorso per regolamento di competenza possono depositare in cancelleria, nei venti giorni successivi, scritture difensive, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass., ord. 8/08/2014, n. 17842; Cass., ord. 21/12/2010, n. 25891; Cass. 18/04/2000, n. 5030).

2. La ricorrente lamenta “1 – Erronea ritenuta identità di petitum e causa petendi tra il giudizio N.R.G. 70416/ e quello di opposizione a precetto N.RG. 52190/2010 deciso con sentenza n. 10836 del 13/16.5.2013 ed attualmente pendente in grado di appello innanzi la Corte di appello di Roma sub N.RG. 4903/2013.

2 – Conseguentemente erroneità ed illegittimità dell’ordine di cancellazione dal ruolo della causa N.RG. 70416/2011 della quale andava piuttosto ordinata la sospensione ex art. 295 c.p.c. ovvero la sospensione ex art. 337 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto”.

3. Osserva il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale con l’ordinanza impugnata, i procedimenti in parola hanno petitum diversi, essendo relativi l’uno ad opposizione a precetto e l’altro ad opposizione a pignoramento e solo una parziale identità di causa petendi, rilevandosi, peraltro, che è ancora sub iudice la questione relativa alla tardività o meno dell’eccezione di incertezza, illiquidità ed inesigibilità del credito, in quanto è stata proposta impugnazione avverso la sentenza n. 10836/2013 conclusiva del giudizio di opposizione a precetto, che ha ritenuto la tardività di tale eccezione.

4. Tra il giudizio n. r.g. 70416/2011 e quello di opposizione a precetto rubricato in primo grado con n. r.g. 52190/2010 – deciso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10836 del 13-16.5.2013 ed attualmente pendente in appello innanzi alla Corte di appello di Roma con n. r.g. 4903/2013 -, sussiste, quindi, un rapporto di connessione per dipendenza e non già la litispendenza ravvisata dal Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge.

Spetterà al predetto Giudice valutare la sussistenza o meno dei presupposti per la chiesta sospensione del processo.

5. Alla luce di quanto sopra evidenziato e nei termini appena precisati risulta fondato il ricorso proposto, che va, pertanto, nei detti termini accolto; va cassato il provvedimento impugnato e va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.

6. Spese rimesse.

7. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma a quo;

spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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