Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30199 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. I, 30/12/2011, (ud. 10/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LI VIGNI GIUSEPPE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI STEFANO MARIA CONCETTA,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1206/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In un procedimento di divorzio tra T.S. e A. C., la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza in data 11 – 7/22-9-2008, confermava l’assegnazione della casa coniugale all’ A. e, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 21-3/14-4-2006, elevava l’assegno di mantenimento per il figlio delle parti, maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, ad Euro 200,00.

Ricorre per cassazione il T., sulla base di tre motivi.

Resiste, con controricorso, l’ A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente censura violazione della L. divorzio, art. 6, comma 6, sostenendo che la casa assegnata all’ A. non era la “casa familiare”.

Con il terzo, censura vizio di motivazione al riguardo. I due motivi possono trattarsi congiuntamente perchè strettamente connessi. E’ vero che l’assegnazione di un immobile in sede di separazione o divorzio deve effettuarsi solo con riferimento alla casa coniugale, da intendersi come quella di fatto abitata dalla famiglia in modo continuativo, e non di una che la famiglia non abbia mai abitato o dove abbia soggiornato solo saltuariamente (ciò indipendentemente da eventuali risultanze anagrafiche in contrario) (al riguardo, tra le altre Cass. n. 5793 del 1993; n. 8667 del 1992).

Ma, nella specie, con motivazione congrua e non illogica, la sentenza impugnata chiarisce che la casa assegnata ora per l’appunto quella coniugale, quando i coniugi convivevano, ed ha continuato ad essere abitata, sostanzialmente senza soluzione di continuità, dell’ A. insieme con il figlio; in un certo periodo – continua il giudice a quo – il figlio delle parti era ospite dei nonni materni in altra località dove studiava, ma tornava sempre a casa nei giorni di fine settimana; dal 2003 madre e figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente – così la sentenza impugnata – abitano di nuovo a tempo pieno nella casa in questione.

Appaiono pertanto infondati i motivi proposti.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ulteriore violazione della L. divorzio, art. 6, comma 6, in relazione all’art. 42 Cost. e all’art. 832 c.c., in quanto il giudice a quo non ha provveduto a dividere l’immobile, assegnandone una parte al marito ed una alla moglie.

Anche tale motivo appare infondato.

La sentenza impugnata chiarisce che la suddivisione in due unità abitative trasformando l’immobile, sconvolgerebbe l’ambiente domestico in cui il giovane figlio delle parti è vissuto, senza contare la conflittualità esistente tra il ricorrente e la moglie nonchè la pessima influenza della vicinanza del padre, desumibile dal provvedimento di decadenza dalla potestà, tale da costituire una sicura e continua minaccia alla serenità e salubrità dell’ambiente di vita del figlio.

E’ appena il caso di precisare che l’assegnazione della casa coniugale al genitore viene disposta, ai sensi dell’art. 155 quater c.c. e L. divorzio, art. 6 tenendo prioritariamente conto dell’interesse del figlio.

Il Giudice a quo ha pertanto applicato rettamente le predette norme e motivato in modo congruo e non illogico.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo entrambe la parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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